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Sentenza — n. 37015/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Teodoro Pezzolla ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro con cui è stata confermata la decisione di primo grado che lo ha condannato in ordine al reato di tentato furto aggravato dall'esposizione delle cose a pubblica fede: la condotta ha avuto ad oggetto un paio di scarpe, una cintura ed un paio di calzini sottratti da un negozio sito all'interno di un centro commerciale; il ricorrente è stato bloccato da un addetto alla vigilanza del centro commerciale, all'uscita da questo, 1.1. I due motivi di censura contestano la sentenza d'appello - sotto il profilo del vizio di motivazione come travisamento e per violazione dell'art. 50 cod. proc. pen. - per non aver ritenuto l'improcedibilità del reato, pur in mancanza delle condizioni di fatto per considerare sussistente l'aggravante di cui all'art.. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. e, di conseguenza, dovendosi ritenere necessaria la querela.

Regesto Legislator

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art. 50 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La tesi del ricorrente è che la guardia giurata che ha lo bloccato con indosso la refurtiva non fosse un "estraneo" alla vigilanza diretta del negozio da cui la merce era stata sottratta, in quanto al servizio di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale.

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità reato di poca entità furto aggravato luogo del reato pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 50 cod. proc. pen
I due motivi di censura contestano la sentenza d'appello - sotto il profilo del vizio di motivazione come travisamento e per violazione dell'art. 50 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEZZOLLA TEODORO nato a COSENZA il 17/07/1970 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di procedibilità I.

RITENUTO IN FATTO

1. Teodoro Pezzolla ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro con cui è stata confermata la decisione di primo grado che lo ha condannato in ordine al reato di tentato furto aggravato dall'esposizione delle cose a pubblica fede: la condotta ha avuto ad oggetto un paio di scarpe, una cintura ed un paio di calzini sottratti da un negozio sito all'interno di un centro commerciale; il ricorrente è stato bloccato da un addetto alla vigilanza del centro commerciale, all'uscita da questo, 1.1. I due motivi di censura contestano la sentenza d'appello - sotto il profilo del vizio di motivazione come travisamento e per violazione dell'art. 50 cod. proc. pen. - per non aver ritenuto l'improcedibilità del reato, pur in mancanza delle condizioni di fatto per considerare sussistente l'aggravante di cui all'art.. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. e, di conseguenza, dovendosi ritenere necessaria la querela.

La tesi del ricorrente è che la guardia giurata che ha lo bloccato con indosso la refurtiva non fosse un "estraneo" alla vigilanza diretta del negozio da cui la merce era stata sottratta, in quanto al servizio di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente, in estrema sintesi, invoca l'improcedibilità del reato, evidenziando l'insussistenza degli elementi di fatto configuranti l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei beni sottratti; in mancanza dell'aggravante, il reato sarebbe procedibile a querela e questa non sarebbe stata proposta. Ed invece la querela - a differenza di quanto afferma il ricorso - è stata regolarmente sporta, in data 8.11.2016, presso la stazione dei carabinieri di Rende, dal delegato della società Pittarosso s.p.a., impiegato presso il punto vendita teatro dei fatti, sito all'interno di un centro commerciale.

Al di là, quindi, di qualsiasi considerazione relativa alla configurabilità o meno dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., comunque oggi irrilevante ai fini della procedibilità, deve evidenziarsi la manifesta infondatezza del ricorso proposto. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così