Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37001/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late procedural objection and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding procedural delays, evidentiary renewal, and sentencing mitigation. The appellant argued that the appeal notice was sent too late and that the lower court failed to consider specific mitigating circumstances or renew the trial for new testimony. The court ruled that the procedural objection was waived because it was not raised before the second-instance judgment, and the other grievances lacked the specific lacunae or illogical gaps required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 601, comma 3, c.p.p.; Art. 180, c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 133, c.p.: A procedural nullity for late appearance must be deduced before the second-instance judgment to be effective, and requests for evidentiary renewal require specific demonstration of logical gaps in the lower court's reasoning to be admissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity late appearance objection cassation inadmissibility evidentiary renewal mitigating circumstances waiver of rights second instance judgment termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 601, comma 3, c.p.p.
161, co., 4, c.p.p., solo sette giorni prima rispetto alla data di udienza, con violazione del disposto dell'art. 601, c.p.p.;
Art. 180, c.p.p.
601, comma 3, c.p.p., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180, c.p.p., vale a dire prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr., ex plurimis, Sez.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Art. 133, c.p.
Art. 616, c.p.p.
art. 603 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022
Cass., Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018
Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647
Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172
Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUCCELLI EMANUELE nato a NAPOLI il 03/07/1986 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Nola, in data 29.9.2020, aveva condannato Buccelli Emanuele alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, co. 1, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) violazione di legge, in quanto la notifica dell'avviso relativo all'udienza innanzi alla corte di appello è stata effettuata, mediante invio "pec" ex art. 161, co., 4, c.p.p., solo sette giorni prima rispetto alla data di udienza, con violazione del disposto dell'art. 601, c.p.p.;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta all'assunzione della testimonianza del maresciallo di Palo;

3) violazione di legge, difettando del tutto la motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta del 18.4.2023, debitamente notificata al ricorrente, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Tomaso Epidendio, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.1 Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso. Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, c.p.p., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180, c.p.p., vale a dire prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, Rv. 283988).

Orbene nel caso in esame, come si evince dalla lettura degli atti, l'invocata nullità non è stata dedotta prima della deliberazione della sentenza di secondo grado pronunciata all'udienza del 20.10.2022, con conseguente sanatoria del vizio eccepito. Né a conclusioni diverse, ovviamente, può giungersi sulla base del diverso orientamento giurisprudenziale, che anticipa al momento immediatamente successivo all'accertamento della regolare costituzione delle parti la possibilità di eccepire l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui dall'art. 601, c.p.p., (cfr.

Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Rv. 275113). 4.2. Manifestamente infondato e acriticamente reiterativo della doglianza già disattesa dalla corte territoriale con congrua motivazione, con cui il ricorrente in realtà non si confronta, appare il secondo motivo di ricorso, che deve, pertanto, considerarsi non specifico, ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Va rilevato, in particolare, che, come chiarito dall'orientamento da tempo dominante in sede di legittimità, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 23/05/2013, n. 45647). Lacune e manifeste illogicità che, nel caso in esame non appaiono configurabili e che il ricorrente non ha specificamente indicato. La corte territoriale, invero, ha evidenziato, con motivazione immune dai denunziati vizi, come l'escussione in qualità di teste del comandante della stazione dei Carabinieri incaricati delle indagini, ai fini della identificazione dell'imputato e del suo complice, non fosse affatto decisiva, posto che l'identificazione degli imputati trova conforto, non solo nel riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, ma anche in quello effettuato dagli agenti operanti, i quali, sulla base delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, le cui telecamere avevano ripreso l'intera dinamica del fatto, avevano individuato l'autovettura utilizzata dagli autori del furto, a bordo della quale, pochi giorni dopo il verificarsi dell'azione predatoria, avevano sorpreso il Buccelli e il coimputato, riconoscendoli nelle stesse persone riprese il giorno del furto nelle immagini registrate. 4.3.

Manifestamente infondato, infine, appare il terzo motivo di ricorso, posto che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale ha indicato le ragioni del mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, ostandovi sia la mancanza di elementi da valorizzare a tal fine, sia la sussistenza a carico dell'imputato di precedenti specifici per reati contro il patrimonio, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma .\ euro