Cassation appeal dismissed because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Lorenzo Pistorio, personally signed the document rather than a registered defense attorney. The court applied the principle that post-2017 procedural reforms require all cassation appeals to be signed by a lawyer admitted to the special bar. Consequently, the appeal was rejected without formal procedural steps, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 571 e 613 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense attorney; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PISTORIO LORENZO, nato in Germania il 9 dicembre 1988; avverso l'ordinanza del 21 marzo 2023 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Lorenzo Pistorio ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres