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Ordinanza — n. 36968/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failure to verify acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that the lower court's application of a plea bargain sentence was not subject to review for failure to verify acquittal grounds. The appellant argued that the trial court violated the law by not assessing potential acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against plea bargain sentences to specific statutory violations, excluding the appellant's specific grievance.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, the Court of Cassation cannot review the lower court's failure to verify acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as such grounds are not among the statutory exceptions to the limited scope of appealability.

Parole chiave

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plea bargain appeal acquittal grounds verification Article 448 paragraph 2-bis Article 129 Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility Cassation appeal limits procedural default decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'Eramo Brayan Antonio, nato in Colombia il 19/03/1993, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 13/02/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
art. 129 cod. proc. pen.
Bergamini, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 444 cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'Eramo Brayan Antonio, nato in Colombia il 19/03/1993, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Bergamini, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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ez. F., n. 28742 del 25/08/2020
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, ez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv.
Massnaoui Amine, Rv. 279761
28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'Eramo Brayan Antonio, nato in Colombia il 19/03/1993, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 13/02/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad Antonio Brayan D'Eramo la pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, in relazione al reato a lui ascritto.

2. Antonio Brayan D'Eramo ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone G. Bergamini, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". In tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, ez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presid