Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36967/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence as legally inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36967/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Marco Cavazza's appeal against his plea bargain sentence inadmissible on procedural grounds. Cavazza argued the appellate court failed to explain its reasoning for accepting the agreement and the resulting sentence. The court ruled that appeals regarding the agreed penalty are strictly prohibited once the judicial decision is finalized, rendering the request void ab initio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against the agreed penalty in plea bargaining proceedings are inadmissible, as the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible request penalty agreement procedural bar Italian criminal procedure recidiva nell'infrazione sanzione penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cavazza Marco, nato a Bassano del Grappa (VI), il 20/02/1971, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 26/09/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
Art. 616 cod. proc. pen.
279504)- Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cavazza Marco, nato a Bassano del Grappa (VI), il 20/02/1971, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
279504)- Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola Francesco Pio, Rv. 279504
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Cavazza Marco, nato a Bassano del Grappa (VI), il 20/02/1971, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 26/09/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in composizione monocratica in data 16/04/2018, sull'accordo delle parti, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, rideterminava, nei confronti di Marco Cavazza la pena, in relazione al reato di furto tentato t pluriaggravato a lui ascritto, in anni uno mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Marco Cavazza ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giorgio Pietramala, deducendo vizio di motivazione quanto alla mancata esplicazione delle ragioni per le quali è stato accolto l'accordo raggiunto dalle parti, anche in riferimento alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Non solo nel caso in esame la Corte di merito ha esplicitamente valutato la congruità della pena, ma, soprattutto, va ricordato che "In tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata." (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola Francesco Pio, Rv. 279504)- Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/06/2023 Il Consigliere estensore I