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Sentenza — n. 36959/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late objection to non-telegraphic prosecutor conclusions under emergency COVID-19 rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36959/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Maioli against a second-instance conviction for bankruptcy fraud. Maioli argued that the appellate court's failure to telegraph the prosecutor's conclusions violated procedural rights under emergency COVID-19 measures. The court held that such a defect constitutes a general nullity under the Code of Criminal Procedure but must be raised in the first act immediately following the irregularity, which in the electronic system is the fifth day before the hearing. Since Maioli only raised the issue at the cassation stage, the objection was deemed untimely and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis comma 2 d.l. 137/2020; Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 182 comma 2 cod. proc. pen. The failure to telegraph prosecutor conclusions in emergency electronic proceedings constitutes a general nullity, which must be raised in the first act immediately following the defect; a late objection at the cassation stage is inadmissible.

Parole chiave

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emergency COVID-19 rules electronic criminal proceedings general nullity timely objection requirement prosecutor conclusions telegraph bankruptcy fraud appeal cassation inadmissibility irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'ap- pello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Consegue, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048
che attiene all'assistenza dell'imputato (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAIOLI MASSIMO, nato a Bologna, il 15 marzo 1952; avverso la sentenza del 10 maggio 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale LUIGI ORSI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'or- dinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte d'appello di Bologna, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Massimo Maioli re- sponsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di bancarotta impropria e di bancarotta semplice, commessi nella sua qualità di amministratore unico della Mavit s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribu- nale di Bologna il 23 febbraio 2011. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, formulan- do un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'omessa comuni- cazione delle conclusioni rese dal Procuratore generale (imposta dal rito cartolare applicato) e la conseguente nullità della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricor( è infondato. In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'ap- pello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048). Consegue, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen, che tale nullità deve essere eccepita con il primo atto immediatamente successivo al verificarsi della invalidità.

Atto che, nel sistema cartolare introdotto con la disciplina emer- genziale, va individuato nelle conclusioni da trasmettere per via telematica alla cancelleria entro il quinto giorno antecedente all'udienza. In concreto, la nullità è stata eccepita solo in questa sede e, quindi, tardi- vamente. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il 7 luglio 2023 Il C l'ere e