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Sentenza — n. 36955/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36955/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36955/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Ludovico Policardi responsabile del reato di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. per aver indotto l'agente della Polizia Municipale di Milano a disporre il dissequestro di un veicolo alla luce di una falsa delega al ritiro, apparentemente sottoscritta da Francesca Abusi, in- testataria del veicolo, ma in realtà deceduta un anno prima.

Regesto Legislator

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art. 480 cod. pen; Sentenza — n. 36955/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quindi, il provvedimento (di dissequestro) oggetto della contestazione, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione finalizzata alla revoca di un precedente provvedimento di sequestro, non è né una certificazione (caratterizzata da una mera dichiarazione di scienza), né un'autorizzazione (in quanto finalizzata non già all'attribuzione o al riconoscimento di un diritto del de- stinatario, ma all'eliminazione di un provvedimento ablatorio) e il relativo falso deve essere qualificato ai sensi dell'art. 479 del codice penale (cfr.

Parole chiave

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autopsia accuse di abuso guida nonostante revoca della patente donazione a causa di morte reato motivante l'estradizione detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 480 cod. pen
Il primo attiene al corretto inquadramento normativo della condotta, che, secondo la difesa, si sarebbe dovuta sussumere nella fattispecie di cui al- l'art. 480 cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da POLICARDI LUDOVICO, nato a Milano il 10 settembre 1982; avverso la sentenza del 31 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale MARCO DALL'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 29 giugno 2023, dall'avv. Francesca Gerboni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Ludovico Policardi responsabile del reato di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. per aver indotto l'agente della Polizia Municipale di Milano a disporre il dissequestro di un veicolo alla luce di una falsa delega al ritiro, apparentemente sottoscritta da Francesca Abusi, in- testataria del veicolo, ma in realtà deceduta un anno prima.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato formu- lando tre motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo attiene al corretto inquadramento normativo della condotta, che, secondo la difesa, si sarebbe dovuta sussumere nella fattispecie di cui al- l'art. 480 cod. pen. e non in quella descritta dall'art. 479 del codice penale. 2.2. Il secondo e il terzo, invece, attengono alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dedotto, sostiene la difesa, da una circostanza priva di forza inferen- ziale, rappresentata dal fatto che tra la defunta e la madre dell'imputata vi fosse uno stretto legame di amicizia) e alla prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, del contenuto dell'istanza depositata e, con essa, dei documenti pro- dotti dinanzi al pubblico ufficiale (dedotta, anche in questo caso, da circostanze ritenute irrilevanti, quali il fatto che la vettura, al momento dell'accertamento, fosse stata reperita vicino all'abitazione del Policardi e dall'avvento pagamento da parte di quest'ultimo di una sanzione amministrativa).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato. La fattispecie di cui all'art. 480 cod. pen. si specifica, rispetto al modello ge- nerale di cui all'art. 479 cod pen., perché l'oggetto materiale è costituito da au- torizzazioni o certificazioni amministrative. Ebbene, i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch'essi alla prova, hanno natura di documenti secondari o derivati, perché contengono dichiarazioni di scienza (cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche); le autorizzazioni amministrative, inve- ce, sono atti che rimuovono, temporaneamente o permanentemente, i limiti im- posti dalla legge all'esercizio di un diritto soggettivo o a determinate attività dei singoli.

Quindi, il provvedimento (di dissequestro) oggetto della contestazione, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione finalizzata alla revoca di un precedente provvedimento di sequestro, non è né una certificazione (caratterizzata da una mera dichiarazione di scienza), né un'autorizzazione (in quanto finalizzata non già all'attribuzione o al riconoscimento di un diritto del de- stinatario, ma all'eliminazione di un provvedimento ablatorio) e il relativo falso deve essere qualificato ai sensi dell'art. 479 del codice penale (cfr.

Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730: "integra il delitto di falso ideologi- co in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di co- lui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell'autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del sog- getto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assi- curativa") 2.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto. Le sentenze di primo e secondo grado, con doppia conforme sul punto, giungono alla medesima conclusione, traendo il loro convincimento sulla base di argomenti induttivi perspicui ed univoci, ovvero che:

1) la proprietaria dell'auto Gabusi Francesca era ormai morta da un anno;

2) tra la Gabusi, la ma- dre del Policardi e quest'ultimo sussisteva uno strettissimo rapporto di amicizia;

3) l'auto veniva parcheggiata nei pressi dell'abitazione del Policardi;

4) fra i do- cumenti consegnati in data 2 agosto 2016 vi era anche un contratto di assicura- zione stipulato sulla base di una dichiarazione (anch'essa) apparentemente pro- veniente dalla Gabusi, come detto defunta un anno prima, che autorizzava pro- prio il Policardi a firmare un contratto assicurativo per la responsabilità civile del mezzo. A fronte di ciò, le censure si limitano a prospettare solo una diversa valuta- zione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, ampiamente vagliati (e disat- tesi) dalla corte territoriale. Ed in quanto tali sono inammissibili, atteso che il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sul vari punti celia decisione im- pugnata ed esula dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva- ta al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così