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Sentenza — n. 36943/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise conditional suspension of sentence at second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically request the conditional suspension of sentence at the appellate level. The appellant argued the lower court erred in denying this benefit, but the appellate court had already addressed the issue by rejecting the request based on the defendant's high risk of reoffending. The court ruled that since the appellate court did not raise the procedural defect of omitting this specific request, the Cassation must declare the appeal inadmissible d'ufficio.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation must declare an appeal inadmissible if the ground of inadmissibility was not raised by the appellate court, as such defects are not subject to cure.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence inadmissibility d'ufficio appellate court omission procedural defect Cassation review revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RHANMIA AZIZ nato il 17/05/1997 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato Rhanmia Aziz per il reato di furto aggravato, per essersi impossessato di un motociclo, sottraendolo illegittimamente al proprietario, che l'aveva parcheggiato lungo la pubblica via.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.163 cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato richiesto dall'appellante con specifico motivo di gravame.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L'avv. Cristian Urbini, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo di appello, infatti, si presentava del tutto generico, a fronte della sentenza del giudice di primo grado, che non aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo specificamente che, per la personalità dell'imputato, non si poteva formulare un giudizio prognostico favorevole in relazione al pericolo di reiterazione del reato. Al riguardo, deve essere ribadito che «l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento>> (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così