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Sentenza — n. 36926/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 luglio 2020, il Tribunale di Caltagirone riconosceva Giuseppe Renda responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, nascosto nel calzino del piede sinistro, rinvenuto a seguito di perquisizione effettuata dai Carabinieri sulla persona dell'imputato presso l'ospedale dove il predetto era stato trasportato perché trovato in evidente stato di alterazione psico - fisica) e, conseguentemente, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C800,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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artt. 131-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 36926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, nascosto nel calzino del piede sinistro, rinvenuto a seguito di perquisizione effettuata dai Carabinieri sulla persona dell'imputato presso l'ospedale dove il predetto era stato trasportato perché trovato in evidente stato di alterazione psico - fisica) e, conseguentemente, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C800,00 di ammenda.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati indennizzo per detenzione ingiustificata verdetto di colpevolezza lesione al polso

Disposizioni normative citate

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artt. 131-bis cod. pen
Avverso detta pronuncia, l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
24960 del 2021, annullava con rinvio la sentenza impugnata atteso il difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata applicazione del richiesto beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RENDA GIUSEPPE nato a MINE() il 28/11/1950 avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; uliro il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY pKe—ha concluso ctfied-en-do , L I u

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2020, il Tribunale di Caltagirone riconosceva Giuseppe Renda responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, nascosto nel calzino del piede sinistro, rinvenuto a seguito di perquisizione effettuata dai Carabinieri sulla persona dell'imputato presso l'ospedale dove il predetto era stato trasportato perché trovato in evidente stato di alterazione psico - fisica) e, conseguentemente, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C800,00 di ammenda.

Avverso detta pronuncia, l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975. La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 24960 del 2021, annullava con rinvio la sentenza impugnata atteso il difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata applicazione del richiesto beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.

2. Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 30 maggio 2022, condannava il ricorrente alla pena di C 800,00 di ammenda ed escludeva la possibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza l'imputato articolando un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. deducendo l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen e dell'art. 4 L. n.110/1975 in considerazione della particolare tenuità dell'offesa e della mancanza di abitualità del comportamento avrebbero legittimato l'applicazione del beneficio.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico. Ed invero, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata concessione del richiesto beneficio in relazione alla ritenuta lieve entità del fatto, senza indicare le specifiche ragioni concrete che avrebbero dovuto condurre il giudice all'accoglimento della richiesta e senza confrontarsi, dunque, con la motivazione resa dal Tribunale di Caltagirone che, nell'escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha esplicitato le ragioni poste a base del diniego, con precisione, esaustività e intrinseca coerenza logica, facendo buon uso dei principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01) secondo cui, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio in questione, occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Precisano le Sezioni Unite che «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica [ e che ] l'ambito applicativo dell'istituto è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento».

Il Tribunale, dunque, con la sentenza impugnata, al fine di colmare la lacuna motivazionale rilevata dalla Prima Sezione di questa Corte, ha effettuato una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. pen., dell'oggettiva sussistenza dei precedenti penali del ricorrente e della sua capacità a delinquere e del conseguente bisogno di pena. Tale motivazione è coerente e priva di salti logici e, in quanto tale, non è censurabile.

5. Per tali considerazioni il ricorso deve ritenersi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente (Annalì Maur,_ ." /Pezzullo C CORTE DI CASSAZIONE