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Ordinanza — n. 36840/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36840/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36840/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposti da MAGDICI BOJINCA (CUI 06DQU6/), nato in Romania il 19 dicembre 1998; avverso la sentenza del 1° marzo 2023 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 36840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposti da MAGDICI BOJINCA (CUI 06DQU6/), nato in Romania il 19 dicembre 1998; avverso la sentenza del 1° marzo 2023 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni pecuniarie condanna al pagamento pecuniario revisione della sentenza penale aggravamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all"art. 27 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposti da MAGDICI BOJINCA (CUI 06DQU6/), nato in Romania il 19 dicembre 1998; avverso la sentenza del 1° marzo 2023 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DXRITTO - che il Tribunale di Pordenone ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Bojinca Magdici in ordine ai plurimi episodi di furto pluriaggravati contestati in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; . che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 1.03) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all"art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/20 - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così