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Ordinanza — n. 36833/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36833/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, EX art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Saturno Gaspare - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti al riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Saturno Gaspare - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti al riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale.

Parole chiave

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attenuazione della pena concorso di motivi di sospensione concordato nel fallimento rinuncia alla concessione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATURNO GASPARE nato a NAPOLI il 02/04/1968 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, EX art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Saturno Gaspare - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti al riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall. Il ricorrente contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi c:ompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i