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Ordinanza — n. 36831/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for generic legal qualification argument lacking specific factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal against the preliminary judge's sentencing order inadmissible due to a generic legal qualification argument. The appellant, Ambrosino Rocco, challenged the conviction for defrauding creditors without specifying concrete elements supporting a different legal characterization. The court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for challenging sentencing decisions, as it lacked specific factual grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders are strictly limited to specific grounds including erroneous legal qualification, and generic arguments without concrete factual support are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing order challenge legal qualification error generic appeal grounds Italian criminal procedure defrauding creditors crime statutory appeal limits bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibillità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO ROCCO nato a MILANO il 06/12/1972 avverso la sentenza del 17/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 17 gennaio 2023, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato Ambrosino Rocco, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di bancarotta distrattiva e documentale.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali dovesse ritenersi corretta una diversa qualificazione giuridica. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibillità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 5 giugn