Cassation court dismisses revision request where prior acquittal of co-defendant did not contradict conviction evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Comparetto's appeal against the appellate court's refusal of his revision request. Comparetto argued that his conviction based on witness Stefano Lo Verso was inconsistent with Lo Verso's subsequent acquittal of co-defendant Michele Rubino in a separate trial. The court held that the prior acquittal was legally irrelevant because the evidence against Comparetto included corroborating statements from other collaborators, making the conviction's foundation distinct from the separate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630, comma 1, lett. a) and Art. 631 c.p.p.; The acquittal of a co-defendant in a separate proceeding does not constitute a ground for revision if the conviction in the current trial is based on a distinct and corroborated evidentiary corpus.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPARETTO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/01/1976 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. Luigi Miceli (anche in sostituzione dell'Avv. Salvatore Priola), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 21/06/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione proposta da Giuseppe Comparetto avverso la sentenza della Corte di assise di Palermo del 18/04/2016 (confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 31/10/2018 e diventata irrevocabile in forza della sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 19744-21 del 23/02/2021) con la quale era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio aggravato ai danni di Andrea Cottone e di occultamento di cadavere in concorso con varie persone, condanna basata sulle dichiarazioni accusatorie di Stefano Lo Verso riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia Vito Galatolo.
La richiesta di revisione ha dedotto l'inconciliabilità dei giudicati avuto riguardo alla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 28/12/2017 (irrevocabile il 19/02/2019) che aveva mandato assolto dai medesimi fatti Michele Rubino sulla base di un giudizio di inattendibilità di Stefano Lo Verso, in un quadro di sostanziale identità del compendio probatorio acquisito nei due giudizi. A sostegno del rigetto della richiesta di revisione, la Corte di appello nissena ha rilevato, in particolare, che il fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente valutato al fine di assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti distinti tra loro non può di per se legittimare l'accoglimento della richiesta di revisione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 21/06/2022 ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Comparetto, attraverso i difensori Avv.ti Salvatore Priola e Luigi Miceli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 630, comma 1, lett.
a) e 631 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Comparetto è stato condannato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Stefano Lo Verso, riscontrate da quelle de relato di Vito Galatolo, laddove il concorrente Michele Rubino, all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dallo stesso reato in virtù dell'accertata inattendibilità intrinseca di Stefano Lo Verso, che aveva mentito circa il proprio coinvolgimento, sicché gli atti erano stati trasmessi al P.M. in ordine alla posizione del dichiarante. La richiesta di revisione riportava i brani della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo che qualificava come inaffidabile l'intero racconto di Lo Verso in quel processo, il che fa agevolmente desumere che, se fosse stato giudicato insieme con Rubino, anche Comparetto sarebbe stato assolto in considerazione della comprovata inattendibilità intrinseca di Lo Verso, mentre la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato per dimostrare che l'accertata inattendibilità di Lo Verso nel processo a carico di Rubino non sarebbe stata sufficiente a formulare un giudizio assolutorio nei confronti di Connparetto, non essendo conferente il principio dell'irrilevanza dell'assoluzione del concorrente separatamente giudicato, data l'identità, nel caso di specie, della fonte accusatoria.
La Corte di appello ha omesso di indicare le ragioni della presunta irrilevanza dell'accertata inattendibilità intrinseca di Lo Verso ai fini della tenuta complessiva della sentenza di condanna di Comparetto, quasi esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni proprio di Lo Verso, posto che Galatolo riferì di aver appreso del coinvolgimento del ricorrente da Onofrio Morreale e da Giuseppe Di Fiore, del tutto estraneo ai fatti, la cui fonte, a sua volta, sarebbe ignota, mentre le dichiarazioni di Sergio Rosario Flamia non potevano essere valorizzate a titolo di riscontro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Sotto un primo profilo, l'infondatezza del ricorso si ricollega al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto (Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231; conf., ex plun-mis, Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902). Pertanto, quella sorta di "automatismo" sul quale fa leva, in buona sostanza, il ricorso non è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
3. D'altra parte, la sentenza impugnata, ripercorrendo l'istanza di revisione, ha rilevato che la sentenza della Corte di assise di Palermo del 31 ottobre 2018 dava atto dell'acquisizione della sentenza della medesima Corte che aveva mandato assolto Rubino e che gli stessi motivi di appello nell'interesse di Comparetto avevano contestato l'inattendibilità di Lo Verso. Al riguardo, il Collegio rileva che la sentenza della Prima Sezione che ha sancito l'irrevocabilità della condanna nei confronti del ricorrente - pur investita della questione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Lo Verso alla luce dell'assoluzione, nel diverso procedimento definito con il rito abbreviato, di Michele Rubino, dal ricorso proposto dal coimputato di Comparetto, ossia Ignazio Fontana - ha esaminato e deciso la questione facendo riferimento a entrambi i ricorrenti.
In particolare, la sentenza n. 19744 del 2021 ha osservato che «prive di rilievo appaiono le censure difensive relative all'assoluzione di Michele Rubino, che era coimputato nel procedimento penale celebrato per gli stessi fatti di reato con giudizio abbreviato. Tale assoluzione, secondo la difesa del ricorrente, era stata pronunciata sull'assunto, ritenuto ineccepibile, dell'incongruità del narrato di Lo Verso, che non consentiva di ritenere individualizzate le sue accuse nei confronti di Rubino, non essendo possibile formulare un giudizio parcellizzato di attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso propalante.
Non può, in proposito, non rilevarsi che, nel presente procedimento, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da Stefano Lo Verso deve essere espresso limitatamente alle posizioni di Ignazio Fontana e Giuseppe Comparetto, rispetto alle quali il nucleo essenziale del suo narrato - anche a volere ipotizzare che Lo Verso avesse cercato di attenuare le conseguenze del suo coinvolgimento nell'organizzazione dell'omicidio di Andrea Cottone - appare riscontrato dalle propalazioni, unitariamente intese, dei collaboranti Mario Cusimano, Sergio Rosario Flamia e Vito Galatolo.
Ne consegue che l'assoluzione del coimputato Michele Rubino non possiede alcuna valenza ex se confutativa del giudizio di attendibilità espresso nel presente procedimento a proposito delle dichiarazioni accusatorie di Stefano Lo Verso, che non riguardano Rubino, ma Ignazio Fontana e Giuseppe Comparetto» (Sez. 1, n. 19744 del 23/02/2021). Dunque, dalla sentenza della Prima Sezione si apprende che, diversamente da quanto affermato dal ricorso, il compendio probatorio a carico (anche) di Comparetto era più articolato, in quanto costituito, oltre che dalle dichiarazioni di Lo Verso e da quelle di Galatolo e di Flamia, da quelle del collaboratore Mario Cusimano.
Il dato più significativo, peraltro, è rappresentato dal fatto che già in sede di cognizione l'assoluzione di Rubino è stata valutata e ritenuta "priva di rilievo" ai fini dell'assoluzione di Comparetto e del suo coimputato, sicché il giudicato formatosi nei loro confronti si fondava - anche - sulla valutazione posta a fondamento della prospettata inconciliabilità. Del resto, la duplice circostanza per cui già nell'atto di appello la difesa di Comparetto aveva articolato doglianze sull'attendibilità di Lo Verso e che il giudice di appello aveva acquisito la sentenza assolutoria nei confronti di Rubino confermano, alla luce dei brani riportati, che il giudicato di condanna si è formato - anche - includendo la valutazione dell'assoluzione di Rubino.4.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta