Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36781/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36781/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36781/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 09/02/2022 la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri ricorsi, ha accolto il ricorso di Carmelo Arlotta nei confronti della sentenza 02/02/2021 della Corte di assise di appello di Caltanissetta, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen. La Corte di cassazione, ravvisato un vizio di motivazione, lo ha evidenziato nel par. 2.3.2.2 della sentenza ed ha invitato il giudice del rinvio, libero nella decisione sull'attenuante, ad evitare analogo vizio. La Corte di assise di appello di Catania, in sede di rinvio, ha pronunciato sentenza in data 16.01.2023, riconoscendo la circostanza attenuante invocata e riducendo per conseguenza la pena per il delitto di omicidio volontario dai quattordici anni di reclusione ottenuti nel precedente giudizio di merito una volta applicate le circostanze attenuanti generiche, ad anni nove di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 36781/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Difensore del ricorrente, che ha chiesto la trattazione orale, non si è presentato. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena alleggerimento della pena attenuazione libera della pena remissione della pena individualizzazione della commisurazione penale scemata imputabilità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARLOTTA CARMELO nato a MAZZARINO il 08/07/1970 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Lucia Odello, che si è riportata alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'inammissibilita'

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/02/2022 la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri ricorsi, ha accolto il ricorso di Carmelo Arlotta nei confronti della sentenza 02/02/2021 della Corte di assise di appello di Caltanissetta, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1., terzo comma, cod. pen. La Corte di cassazione, ravvisato un vizio di motivazione, lo ha evidenziato nel par. 2.3.2.2 della sentenza ed ha invitato il giudice del rinvio, libero nella decisione sull'attenuante, ad evitare analogo vizio. La Corte di assise di appello di Catania, in sede di rinvio, ha pronunciato sentenza in data 16.01.2023, riconoscendo la circostanza attenuante invocata e riducendo per conseguenza la pena per il delitto di omicidio volontario dai quattordici anni di reclusione ottenuti nel precedente giudizio di merito una volta applicate le circostanze attenuanti generiche, ad anni nove di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della massima riduzione di pena prevista dalla norma citata in premessa. Secondo il ricorrente, poiché la circostanza attenuante speciale invocata si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione, una volta che il giudice del rinvio abbia ritenuto sussistente tale utilità ed una volta, dunque, verificata la dissociazione, avrebbe dovuto applicare la massima riduzione di pena prevista, per «la decisività del contributo» e per contenere la condanna in applicazione della finalità rieducativa della pena.

3. Il Difensore del ricorrente, che ha chiesto la trattazione orale, non si è presentato. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. Anzitutto non è violato il principio che il ricorrente richiama, chiamando a sostegno un precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, dep. 2011, n. 10740, Casano, Rv. 249373), secondo il quale «la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione».

Il principio, ribadito anche in seguito (Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, D'Andrea, Rv. 264529; Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756; Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemnna, Rv. 281287), non è certo violato nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell'attenuante basta che il contributo proveniente dal collaborante abbia arricchito il compendio probatorio, e dunque ha riconosciuto la circostanza richiesta, operando poi una diminuzione di pena nell'ambito del potere discrezionale attribuito al giudice dalla norma (che prevede una riduzione minima di un terzo e massima della metà) dandone compiuta e non illogica motivazione.

Infatti, la Corte ha riconosciuto che l'apporto dichiarativo dell'Adotta è stato per un verso utile, contribuendo a delineare in maniera precisa il ruolo del coimputato Li Vecchi e corroborando elementi di prova ulteriori già raccolti prima delle dichiarazioni, e per altro verso non decisivo ai fini dell'affermazione della responsabilità dei correi (pag. 9). Dunque, non solo è smentito il dato che il ricorrente richiama, senza argomentarlo, nell'ultima pagina del ricorso (e cioè, appunto, la decisività delle dichiarazioni), ma occorre considerare che nella motivazione resa dalla Corte di assise di appello non si presenta alcuna illogicità manifesta, avendo il giudice del rinvio preso in considerazione, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge, proprio le caratteristiche del contributo dichiarativo e non altri elementi ad esso estranei, come accaduto invece nei precedenti citati dal ricorrente a conforto della propria tesi.

Tesi che, tutt'affatto confermata dai precedenti citati a sostegno, priva invece di significato la disposizione normativa applicata, che prevede una riduzione di pena compresa tra un minimo ed un massimo e dunque non obbliga certo il giudice, come vorrebbe il ricorrente, ad applicare in ogni caso la riduzione massima.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 3 iÌ

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila