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Ordinanza — n. 36465/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to challenge plea bargain sentencing via Article 129 grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant attempted to challenge a plea bargain sentencing by alleging non-compliance with Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that the lower court failed to verify conditions for acquittal despite the parties' agreement, yet the Supreme Court held that such challenges are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing judgments cannot be based on alleged violations of Article 129 regarding acquittal conditions, as the law restricts review to specific statutory grounds.

Parole chiave

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plea bargain sentencing Article 129 acquittal cassation inadmissibility Article 448 paragraph 2-bis procedural exhaustion difetto di motivazione ritiro a seguito di transazione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 606, comma 1, lett. ID) e), cod. proc. pen.
Mauro Serpico, un unico motivo di doglianza lamentando inosservanza e/o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
A fondamento del ricorso, si assume un'insufficiente motivazione da parte della decisione impugnata, pur pronunciata sull'accordo delle parti, in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod.proc.pen
A fondamento del ricorso, si assume un'insufficiente motivazione da parte della decisione impugnata, pur pronunciata sull'accordo delle parti, in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv.
Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018
278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALIN SAMUELA nata a VENEZIA il 01/11/1977 avverso la sentenza del 21/07/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava alla ricorrente, effettuato l'aumento per la recidiva e operata la riduzione per il rito, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 800,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza, la PALIN propone, mediante il difensore di fiducia avv. Mauro Serpico, un unico motivo di doglianza lamentando inosservanza e/o erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. ID) ed e), degli artt. 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen. A fondamento del ricorso, si assume un'insufficiente motivazione da parte della decisione impugnata, pur pronunciata sull'accordo delle parti, in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 maggio 2023 Il Consigliere Estensore