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Ordinanza — n. 36462/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence by alleging a lack of reasoning regarding dismissal conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code. However, following the 2017 procedural reform, appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality. Since the appellant's argument did not fall within these permitted categories, the court ruled the appeal inadmissible without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; arguments regarding the omission of reasoning on dismissal conditions are excluded and result in immediate inadmissibility.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility procedural reform 2017 dismissal conditions de plano declaration motivi di rigore motivi di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc.
art. 129 cod. proc. pen
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018
272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJRI ADEL nato il 28/10/1994 avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto nell'interesse di Hajri Adel avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna, ex art. 444 del codice di rito, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiannento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.