Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36460/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36460/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMALLERI SALVATORE nato a CANICATTI il 26/03/1967 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni dei PG udito il difensore 1.E' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Salvatore Cammalleri, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, che, pronunciandosi sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 del codice di rito, l'ha rigettata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 36460/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio restituzione del termine diritto al ritorno ritiro della domanda di revisione riconsiderazione restituzione dei sussidi statali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMALLERI SALVATORE nato a CANICATTI il 26/03/1967 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni dei PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.E' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Salvatore Cammalleri, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano, che, pronunciandosi sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 del codice di rito, l'ha rigettata.

2. L'impugnativa è affidata a quattro motivi finalizzati ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e quindi la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado emessa in data 18.11.2021 dal Tribunale di Milano.

3. Con atto ricevuto il 16.5.2023, il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso