Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36450/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36450/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANInei confronti di: FOGGIA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 19/08/2003 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBIERTA' di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA13IFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore cienerale, Dott. LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del Tribunale di Trapani del 1/12/2022 è stato annullato il decreto di perquisizione e contestuale sequestro probatorio del cellulare in uso all'indagato, Giovanni Foggia, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento in cui il Foggia è indagato, Insieme ad altri, per il delitto di cui agli artt. 61, n. 5, 582 e 585.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 36450/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorda a tal proposito il ricorrente che, nel provvedimento dell'8 novembre 2022, si disponeva il sequestro del cellulare, in quanto "ritenuto utile alle indagini attesa la necessità di sottoporre a CT i dispositivi elettronici in uso agli indagati, al fine di verificare il contenuto dei messaggi inviati e ricevuti nonché l'eventuale presenza di video o foto che possano avere immortalato l'azione criminosa per la quale è procedimento".

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine per furto mandato di perquisizione diritto a un'inchiesta effettiva protezione delle comunicazioni istruzione giudiziaria prove acquisite tramite sorveglianza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANInei confronti di: FOGGIA GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 19/08/2003 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBIERTA' di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA13IFULCO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore cienerale, Dott. LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del Tribunale di Trapani del 1/12/2022 è stato annullato il decreto di perquisizione e contestuale sequestro probatorio del cellulare in uso all'indagato, Giovanni Foggia, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento in cui il Foggia è indagato, Insieme ad altri, per il delitto di cui agli artt. 61, n. 5, 582 e 585.

Il Tribunale di Trapani ha ritenuto che il decreto di sequestro non indicasse se, sul telefono oggetto di sequestro, dovessero essere compiuti accertamenti tecnici, né se tali accertamenti fossero finalizzati a rinvenire sul dispositivo fotografie relative a scene del reato ovvero messaggi intercorsi con i co-indagati.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente ravvisato una motivazione puramente apparente, posta a base del decreto di sequestro del cellulare dell'indagato. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, secondo cui il P.m. si sarebbe limitato a ipotizzare la riconducibilità dei dispositivi alla condotta in contestazione, senza peraltro indicare se, sul telefono in questione, dovessero "essere compiuti accertamenti tecnici", oppure se tali accertamenti fossero "finalizzati a rinvenire sul dispositivo fotografie riguardanti scene connesse al reato ovvero messaggi intercorsi con i co-indagati o con le persone offese riguardanti uno scambio di informazioni sui fatti per cui si procede" (p. 3 dell'impugnata ordinanza), il ricorrente osserva che le ragioni giustificatrici del sequestro, per quanto esposte in maniera concisa, abbiano dato compiutamente conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

Ricorda a tal proposito il ricorrente che, nel provvedimento dell'8 novembre 2022, si disponeva il sequestro del cellulare, in quanto "ritenuto utile alle indagini attesa la necessità di sottoporre a CT i dispositivi elettronici in uso agli indagati, al fine di verificare il contenuto dei messaggi inviati e ricevuti nonché l'eventuale presenza di video o foto che possano avere immortalato l'azione criminosa per la quale è procedimento".

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato, per due ordini di ragioni intimamente collegate le une alle altre, attinenti, l'una, alla struttura argonnentativa dell'impugnata ordinanza, l'altra, alla motivazione del decreto di sequestro del P. nn Il Tribunale del riesame ha invero ritenuto che "il decreto di sequestro non individua se sul telefono in questione debbano essere compiuti accertamenti tecnici né se tali accertamenti siano finalizzati a rinvenire sul dispositivo fotografie riguardanti scene connesse al reato ...".

Eppure, nel decreto del P.m., si chiariva che il sequestro del cellulare era disposto in quanto "ritenuto utile alle indagini attesa la necessità di sottoporre a c.t. i dispositivi elettronici in uso agli indagati al fine di verificare il contenuto dei messaggi inviati e ricevuti nonché l'eventuale presenza di video o foto che possano avere immortalato l'azione criminosa per la quale è procedimento". Balza dunque agli occhi come la motivazione fornita dal Tribunale si ponga palesemente in contraddizione con quanto affermato nel decreto di sequestro, tanto da rendere il complessivo apparato argomentativo posto a sostegno dell'impugnato provvedimento "privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" («il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01;

Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01). Quanto al decreto di sequestro, il Collegio condivide la tesi del ricorrente, il quale ha evidenziato come la motivazione posta a base del sequestro, per quanto succinta, esponesse comunque le ragioni giustificatrici sottese al provvedimento, in ciò mostrandosi coerente con le indicazioni fornite dalla Suprema corte in tema di obbligo motivazionale del decreto di sequestro probatorio («il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti:

Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01). Pertanto, ritiene il Collegio che l'impugnata ordinanza vada annullata co con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani. Così deciso in Roma, i