Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36449/2023 — snpen Generato dall'IA

Court corrects Cassation ruling on civil party costs, noting State-funded legal aid instead of fixed fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36449/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a prior judgment regarding the liquidation of costs for a civil party. The original ruling incorrectly fixed the civil party's costs at €2,400, whereas the correct procedure requires the State to fund the legal aid. Consequently, the specific monetary amount was removed from the operative part, and the text was amended to reflect that the State will pay the costs via a separate payment order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 541 cod. proc. pen.; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: In proceedings where the civil party is admitted to state-funded legal aid, the Court of Cassation must order the defendant to pay the costs to the Treasury, leaving the specific liquidation to the lower court via a separate payment order.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal aid costs state funding civil party expenses payment order correction of judgment Treasury payment procedural error correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 541 cod. proc. pen.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 82 d.P.R. 115/2002
Art. 83 d.P.R. 115/2002
artt. 541 cod. proc. pen
Rilevato, che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019
82 e 83 del citato d.P.R (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: muRLo CARLO nato a SANZA il 17/10/1972 CALABRESE MARIA CRISTINA avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Fatte/sentite ie conclusioni del PG LUIGI GIORDANO udito il dirensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato cne con sentenza n. 21807/2017, pronunziata il 19.1.2017, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da Carlo Murlo avverso :a sentenza resa dal Tribunale di Lagonegro del 5.2.2014 nell'annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'addebito di ingiura perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile liquidandole in C 2400,00 oltre accessori di legge.

2. Considerato che è, di tutta evidenza, il mero errore materiale in cui è incorsa la Corte essendo stata ammessa, la predetta parte civile, al beneficio del patrocinio a spese delio Stato.

3. Rilevato, che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).

4. Ritenuto che siffatto errore non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 19.1.2017 e che ad esso occorre porre rimedio come richiesto dal difensore della parte c:vile nel suo ricorso e dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.

5. Considerato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione della motivazione della sentenza, nel senso che, che al penultimo rigo, prima del " P.Q.M." e dopo le parole "parte civile" vanno eliminate le parole da "che" a "legge" e sostituite dalle parole "ammessa al gratuito patrocinio" e del dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 19 gennaio 2017, nonché della sentenza suddetta, nel senso che dopo le parole "parte civile" vanno eliminate le parole "liquidate in euro 2400,00" e sostituite con quelle "ammessa a patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Lagonegro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 OPR 115/2002, disponendo il pagamento ln favore dello Stato".

P.Q.M.

Dispone correggersi la motivazione della sentenza n. 21807/2017 del 19 gennaio 2017, nei senso che al penultimo rigo, prima del "P.Q.M." e dopo le parole "parte civile" vanno eliminate le parole da "che" a "legge" e sostituite dalle parole "ammessa al gratuito patrocinio" e il dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 19 gennaio 2017, nonché della sentenza suddetta, nel senso che dopo le parole "parte civile" vanno eliminate le parole "liquidate in euro 2400,00" e sostituite con quelle "ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà Pquidata dal Tribunale di Lagonegro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 dPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Roma, 12 aprile 2023 nsigliere