Appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits for criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for criminal appeals. The appellant submitted the request on January 4, 2023, after the thirty-day period expired following the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of the merits of the case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDU CONDE nato il 20/08/1998 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Conde Sandu, a mezzo del proprio difensore, avv.to Antonio Nebuloni, con atto inviato a mezzo posta elettronica certificata il 4/1/2023 alla Cancelleria della Corte d'appello di Milano, ricorre avverso la sentenza di tale Giudice, resa in data 20 ottobre 2022, con cui è stata confermata la sentenza di condanna di primo grado per il reato di lesioni personali di cui agli artt. 582, 585 e 583, comma primo, n. 4 cod. pen..
2. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta il 4 gennaio 2023, a fronte dello spirare del termine per impugnare il lunedì 5 dicembre 2022, decorrendo i trenta giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dal 4 novembre 2022, data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito delia sentenza impugnata resa il 20 ottobre 2022.
4. All'inamrnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delie ammende. Roma, 12 aprile 2023 L Consigliere esterTre Anna Mauro I Depositato In Canceiterie Roma ..... .. 1....4 .... ........... IL