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Sentenza — n. 36446/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extraordinary appeal for factual error regarding incidental confiscation decisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible an extraordinary appeal filed by Graziella Nasone against a prior rejection of her opposition to a confiscation order. Nasone argued that the lower court erred in fact by failing to recognize new evidence regarding the commercial premises' use. The court ruled that the extraordinary remedy under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure applies exclusively to convicted persons and does not cover incidental decisions on asset confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis cod. proc. pen.; The extraordinary appeal for error of fact is an exceptional remedy available only to convicted persons and the Prosecutor General, strictly excluding incidental decisions on asset confiscation.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility error of fact remedy scope asset confiscation incidental decisions Article 625-bis criminal procedure judgment on commercial premises patrocinio non autorizzato divieto di frequentare le osterie difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis cod. proc. pen.
In tema di ricorso straordinario, l'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
251411, la disposizione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U "Basile"
Trattasi, come precisato dalle Sez. U "Basile", di uno strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, non estensibile, quindi, oltre i casi espressamente considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art.
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì
può essere proposto solo avverso provvedimenti della Corte di cassazione viziati, in modo decisivo (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv.
Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo
Sez.U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
244067;Sez.U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASONE GRAZIELLA nato a REGGIO CALABRIA il 28/01/1974 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite !e conclusioni del PG LUIGI GIORDANO 11 Proc. Gen. si riporta .alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inamnnissibilità del ricorso. udito il diFensore L'avvocato FILIPPO GIUNCHEDI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 31516 del 13 aprile 2022, la Prima Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso, presentato da Graziella Nasone avverso l'ordinanza del 6 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria che ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen.., avverso il provvedimento con cui, il 28 giugno 2019, lo stesso Giudice, procedendo in executivis, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza della Nasone di revoca della confisca del bar-pasticceria "La Genziana", disposta, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti del fratello della predetta, Francesco Nasone, con sentenza del 9 ottobre 2013, confermata, sul punto, dalla Corte d'appello con sentenza irrevocabile del 29 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 2017.

La Prima Sezione di questa Corte, con la sentenza qui impugnata con ricorso straordinario per errore di fatto, non ha ravvisato i vizi procedimentali dedotti e il vizio di motivazione «avendo il tribunale chiarito„ ribadendo quanto già affermato nel procedimento di cognizione, nonché in quelli incidentali, innescati dalle istanze presentate, in corso di causa, dalla stessa Nasone, che il bar-pasticceria "La Genziana" è stato stabilmente destinato, in ossequio a una precisa scelta strategica, a luogo di incontro degli associati (i quali lo sfruttavano per pianificare gli attentati, prendere accordi sulle modalità di perpetrazione delle estorsioni e anche ricevere in consegna dalle vittime il denaro estorto), sicché è dato apprezzarsi il connotato di strumentalità che fonda la confisca ex art. 416- bis, settimo comma, cod. pen.».

La Prima Sezione ha evidenziato, infine, che la Nasone è venuta meno all'onere di provare la propria condizione di terzo estraneo in buona fede e l'affidamento incolpevole «ingenerato da una situazione che rendeva scusabile il difetto di conoscenza dell'uso strumentale e illecito da parte del fratello dell'attività commerciale a lei formalmente intestata».

2. Con l'odierno ricorso straordinario, la ricorrente deduce che la decisione della Corte di cassazione si baserebbe sull'errato presupposto che non erano stati introdotti elementi di novità mentre un controllo degli atti processuali avrebbe dovuto portare il giudice di legittimità a considerare la sussistenza del novum introdotto con il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In tema di ricorso straordinario, l'art. 625-bis cod. proc. pen., prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato", nel senso che la legittimazione a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di Cassazione sussiste solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna. (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 - 01; Sez. 5 n. 30373 del 16/06/2006, Nappi, Rv. 235323) Tale strumento non è azionabile, quindi, avverso provvedimenti di altra natura, seppure collegati in modo indiretto con la pronuncia definitiva di condanna.

Come lorecisato da Sez. 3, n. 43697 del 10/11/2011, V., Rv. 251411, la disposizione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica e circoscrive l'esperibilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna. L'art. 625-bis cod. proc. pen., infatti, appresta un rimedio in via esclusiva «a favore dei condannato», oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali.

Trattasi, come precisato dalle Sez. U "Basile", di uno strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, non estensibile, quindi, oltre i casi espressamente considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen..

3. Questo Collegio intende dare seguito a siffatto orientamento, largamente prevalente, di questa Corte in quanto avvalorato dalle espressioni testuali della norma e dalla sua interpretazione sistematica in relazione all'intero complesso di norme che regolano le impugnazioni per cui deve ritenersi che la sentenza qui impugnata, non riguardando una pronunzia di condanna della ricorrente, che ha proposto il ricorso straordinario per asserito errore dì fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di confisca dei beni, esula dai provvedimenti ammessi al regime di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Deve peraltro ad abundatiam ricordarsi che il rimedio in questione, a norma del primo comma dell'alt 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo avverso provvedimenti della Corte di cassazione viziati, in modo decisivo (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01) da errore materiale o di fatto, che consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

Ne deriva che non rientrano nel concetto di "errore di fatto": gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori dì giudizio e di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici dì merito, che, per essersi tradotti in un 1:ravisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione (Sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo, Rv. 244067;Sez.U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). La ricorrente non si è attenuta a tali condivisibili principi poiché non ha evidenziato alcun errore di fatto quanto piuttosto un supposto errore di valutazione e di giudizio, in cui sarebbe incorsa la Corte, dovuto a una non corretta interpretazione degli atti del processo là dove ha escluso la sussistenza di elementi di novità utili per giustificare la rivalutazione dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablatorio.

La sussistenza di tale errore, alla luce di quanto sopra rilevato, non rientra tra quelli valutabili in sede di ricorso straordinario che deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, la ricorrente deve essere condannata al pagamento della spese del procedimento e al pagamento cli una somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favor