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Ordinanza — n. 36444/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for dismissal based on lack of motivation regarding non-punishability, but the Court held that post-2017 reforms limit review to specific grounds like legal qualification and penalty legality. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Following legislative reform, cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds, excluding general lack of motivation on non-punishability.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility non-punishability grounds procedural reform 2017 de plano declaration motivi di cassazione remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Alla stregua di tale previsione si deve quindi concludere che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., anche in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., anche in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.11 ricorso proposto nel caso di specie avverso la sentenza applicativa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa nei confronti di Mingerulli Angelo Pio, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod. proc. pen
Alla stregua di tale previsione si deve quindi concludere che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., anche in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., anche in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (in motivazione, questa Corte ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018
27201.4 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv.
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Ordinanza — n. 40715/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of reasoning on non-punishment grounds.
Ordinanza — n. 31763/2023 — snpen
Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review. The court ruled the appeal is inadmissible because the law restricts appeals against plea bargains to specific grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Consequently, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Ordinanza — n. 33989/2025 — snpen
Criminal appeal dismissed de plano for inadmissible reasons not permitted by law under new plea bargaining rules.
Ordinanza — n. 41683/2021 — snpen
Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for violating statutory admissibility requirements regarding plea bargain grounds.
Ordinanza — n. 49403/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to exclusion of lack of motivation grounds post-2017 reform. Appeal against plea bargain rejected for non-qualifiable defect. Court ruled procedural bar applies strictly. Outcome: appeal inadmissible.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGERULLI ANGELO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/09/1991 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto nel caso di specie avverso la sentenza applicativa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa nei confronti di Mingerulli Angelo Pio, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in Vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Alla stregua di tale previsione si deve quindi concludere che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., anche in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. procr pen. ed art. 131-bis cod. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 27201.4 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01), Ha d'altra parte questa corte già avuto modo di osservare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (in motivazione, questa Corte ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle