Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for dismissal based on lack of motivation regarding non-punishability, but the Court held that post-2017 reforms limit review to specific grounds like legal qualification and penalty legality. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Following legislative reform, cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds, excluding general lack of motivation on non-punishability.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGERULLI ANGELO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/09/1991 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nel caso di specie avverso la sentenza applicativa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa nei confronti di Mingerulli Angelo Pio, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in Vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla stregua di tale previsione si deve quindi concludere che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., anche in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. procr pen. ed art. 131-bis cod. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 27201.4 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01), Ha d'altra parte questa corte già avuto modo di osservare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (in motivazione, questa Corte ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle