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Ordinanza — n. 36442/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging omitted acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Galdi and Moccaldi inadmissible regarding their plea bargain sentence. The defense argued the trial court should have granted acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure due to evident lack of guilt. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds and cannot challenge the judge's discretion to apply Article 129.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege the judge failed to grant acquittal under Article 129, as such grounds fall outside the statutory exceptions.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Article 129 acquittal procedural exhaustion strict admissibility reato grave risarcimento per atto illecito abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Tribunale di Salerno ha applicato a Gerardo Galdi e Carmine Moccaldi la pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.) per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALDI GERARDO nato a EBOLI il 10/11/1976 MOCCALDI CARMINE nato a EBOLI il 24/01/1985 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Tribunale di Salerno ha applicato a Gerardo Galdi e Carmine Moccaldi la pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.) per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. a loro ascritto in concorso, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. Il difensore degli imputati, con unico atto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. - che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione poiché vi era in atti la prova evidente che non avevano c:ommesso il fatto.

3. I ricorsi sono inammissibili. Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è - per l'appunto - inammissibile, poiché non rientra nelle predette ipotesi, «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos