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Sentenza — n. 36439/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36439/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Mohammed Rida Azizi ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 13 dicembre 2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato - escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen. e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva - ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 36439/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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tentato furto recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Azizi Mohammed Rida, nato in Marocco il 21/01/1985 avverso la sentenza emessa il 13/12/2022 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; preso atto delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Kate Tassone che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Mohammed Rida Azizi ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 13 dicembre 2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato - escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen. e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. equivalente alla contestata recidiva - ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale, nel definire il trattamento sanzionatorio riservato all'Azizi, ha tenuto conto: - dei precedenti penali dai quali l'imputato risulta gravato, senza considerare la risalenza nel tempo degli stessi; - dello stato di detenzione in cui l'imputato versava al momento della celebrazione del processo, senza considerare che la circostanza ineriva ad altra causa; - del danno provocato dalla rottura di tre bottiglie, là dove, diversamente, risultava che nulla era stato danneggiato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4„ n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Nel caso di specie, in cui risulta agli atti del fascicolo la querela proposta dal procuratore speciale della Esselunga s.p.a., i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione.

Inoltre, i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 1.6/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, deo. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01).

3. Quanto al primo e al secondo profilo del motivo di ricorso, correttamente la corte territorile ha dato rilievo sia ai precedenti penali dai quali l'imputato è gravato - uno dei quali specifico -, sintomatici di una propensione a delinquere e di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale, sia alla circostanza che lo stesso, nei due giorni precedenti al commesso reato, fosse stato allontanato dai locali del supermercato, in quanto sorpreso nel tentativo di impossessarsi di bottiglie di alcolici, così fornendo una idonea motivazione alle determinazioni assunte in ordine al trattamento sanzionatorio, con la quale il ricorrente non si confronta, omettendo di rendere una determinante critica al percorso logico seguito nella motivazione. 3.1 Quanto al terzo profilo del motivo di ricorso, la circostanza che l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - in uno con quella di cui al successivo n. 7 - sia stata esclusa in ragione della accidentalità della rottura di tre delle più numerose bottiglie delle quali l'imputato aveva cercato di impossessarsi, non contrasta con la possibile di messa in vendita della merce non danneggiata, circostanza, questa, emersa dal compendio probatorio.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle