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Sentenza — n. 36422/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false document conviction, ruling photocopy of non-existent order constitutes material falsity due to original appearance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for material falsity based on a photocopy of a non-existent court order. The defendant argued that using a simple photocopy rather than an original did not constitute the crime, but the court found the document's specific layout, stamps, and data created the deceptive appearance of an authentic judicial act. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 476, 482 c.p.; The formation of a copy of a non-existent public act constitutes the crime of material falsity when the copy assumes the appearance of an original document, thereby deceiving the recipient regarding its authenticity.

Parole chiave

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material falsity photocopy of non-existent act appearance of originality judicial order forgery inadmissible appeal deceptive document public act reproduction uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 476 c.p.
Art. 482 c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019
Cass., Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021
Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 19/02/1973 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Ferrara Francesco Paolo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di tentata truffa e falso in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine alla fattispecie di falso contestata al capo b) dell'imputazione, non potendosi ritenere integrata l'ipotesi di falso materiale in atto pubblico, commessa da un privato, di cui agli artt. 476 e 482, c.p., in quanto nel caso in esame il Ferrara ha utilizzato una semplice fotocopia di un atto pubblico (un'ordinanza di riabilitazione del tribunale di sorveglianza di Palermo), in luogo dell'originale, al fine di dimostrarne l'esistenza, e non come originale e copia autentica dello stesso.

3. Con requisitoria scritta del 14.4.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa, Francesca Loy, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 15.5.2023, il difensore del Ferrara insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito come la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (cfr. Cass., Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285). Proprio in applicazione di tali principi, si è di recente affermato, con altro condivisibile arresto, che, in tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482, c.p., la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice: cfr.

Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, Rv. 280731). I giudici di merito (le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019), hanno correttamente evidenziando come la fotocopia prodotta dal Ferrara, al fine di procurarsi un assegno di sostegno a carico della Regione Sicilia, assumeva l'apparenza della riproduzione di un atto originale, riportando diversi dati identificativi dell'originale (inesistente), rivelatisi poi falsi, quali la data dell'udienza; la composizione del collegio giudicante; l' intestazione "Tribunale di Sorveglianza di Palermo"; il timbro rettangolare tipico del suddetto ufficio giudiziario, corredato dalle sottostanti sigle del Presidente e del Giudice estensore (cfr. p. 3 dlella sentenza di primo grado; p. 5 della sentenza di secondo grado).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

t<7 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c