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Sentenza — n. 36420/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on converting detention to fine under Art. 53 Law 689/1981.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Appellate Court's judgment regarding the conversion of a detention sentence into a fine due to a lack of reasoning. The appellant argued that the lower court failed to provide adequate justification for rejecting the conversion request, violating specific statutory requirements. Consequently, the case was remitted to the Appellate Court for a new decision on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 53, Art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689: When a court of appeal is seized of an appeal requesting the conversion of a short detention sentence into a fine under Article 53, it must provide adequate reasoning for the decision; failure to do so constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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conversion of detention to fine lack of reasoning in judgment Art. 53 Law 689/1981 violation of law cassation remittal to appellate court sanzione sostitutiva commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
A ben vedere il motivo di ricorso è incentrato sul punto della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge n.
Art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Lucia Pedicillo consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, su ric:hiesta tempestiva del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Lucia Pedicillo consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018
53 della stessa legge, la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018 A., Rv.
N. 37814 del 2013
N. 786 del 2007
256979 - 01, N. 786 del 2007 Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEDICILLO LUCIA nato a CAGNANO VARANO il 03/08/1940 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME che si è riportata alla memoria depositata concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 24 marzo 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accertato la responsabilità penale di Lucia Pedicillo, in relazione al delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Lucia Pedicillo consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, in relazione al motivo di appello che aveva chiesto la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, la sentenza impugnata risulta priva di motivazione, in violazione della finalità di reinserimento sociale delle pene sostitutive, rispetto alle quali l'esercizio del potere discrezionale del giudice implica una adeguata motivazione inesistente nel caso in esame.

4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, su ric:hiesta tempestiva del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

5. il Sostituto Procuratore generale concludeva come indicato in epigrafe mentre il difensore del ricorrente non compariva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. A ben vedere il motivo di ricorso è incentrato sul punto della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che risulta indicata nell'atto di appello. Effettivamente la Corte di appello non ha provveduto sulla richiesta avanzata dalla difesa dell'imputata e, pertanto, è incorsa nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto, investita di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, la Corte territoriale non ha fornito adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018 A., Rv. 273932 - 01; conf.

N. 37814 del 2013 Rv. 256979 - 01, N. 786 del 2007 Rv. 235608 - 01). Pertanto, va disposto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello, che dovrà provvedere sul punto, dovendo per altro anche il Giudice del rinvio verificare la sussistenza della querela, necessitata a seguito della riforma dell'art. 624, comma 3, cod. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della conversione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della