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Sentenza — n. 36419/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning on recidiva and aggravated circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mosè Arcieri inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh mitigating circumstances against the aggravating factor of recidiva, yet the appellate court had provided a comprehensive analysis of his criminal history and the specific nature of the assault. The court rejected these claims, affirming that the lower court's reasoning sufficiently demonstrated the defendant's increased culpability and social danger, thereby justifying the denial of generic mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible when the appealed judgment provides sufficient reasoning regarding recidiva and the non-prevalence of mitigating circumstances, as the judge must concretely verify the defendant's culpability and danger based on the nature of crimes and temporal distance.

Parole chiave

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recidiva reiterata specifica circostanze attenuanti generiche vizio di motivazione omessa prevalenza inammissibilità ricorso guida recidiva in stato di ebbrezza lesione al ginocchio lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Mosè Arcieri consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. n 3.
Art. 23 comma 8 d.l. 127 del 2020
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l.
Art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata.
Art. 69 comma 4 cod. pen.
Nel caso in esame la motivazione resa è quindi esaustiva in ordine alla recidiva reiterata e specifica che, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Mosè Arcieri consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano
Corte cost., sent. n. 192 del 2007
- sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).
Sez. U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCIERI MOSE' nato a CERIGNOLA il 28/11/1954 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa in data 11 marzo 2022, riformava parzialmente, escludendo l'aggravante dei futili motivi e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto la responsabilità di Mosè Arcieri per il delitto di lesioni personali in danno di Tony Kelvin.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Mosè Arcieri consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. n 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, a fronte del motivo di appello specifico sul punl:o.

4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, quanto all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata, come conseguenza della ritenuta recidiva.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.

7. Il ricorso è inammissibile. Il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati unitariamente. A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata rende una congrua motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata specifica, rilevando come «i precedenti penali in capo all'imputato non consentono di escludere la recidiva, dovendosi ritenere, in considerazione della omogeneità dei molti precetti penali violati, che la condotta delittuosa esaminata in questa sede sia la chiara manifestazione di una più accentuata colpevolezza del reo e di una sua maggiore pericolosità sociale».

Per altro la sentenza impugnata, dopo aver evidenziato corre il ferimento sia avvenuto con delle forbici, colpendo al fianco la vittima, salvatasi perché indossava un doppio giubbotto, e con l'intenzione di «fare del male alla parte lesa», al fol. 3 riportava le condanne che avevano raggiunto l'imputato negli anni 1997, 1998, 2000, 2006, 2010, 2014, per ricettazione e distruzione di atti, evasione, violazione di sigilli e in materia edilizia e urbanistica, lesioni personali continuate, detenzione e porto illegale di armi, porto di armi in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie, risultaindo l'imputato anche nel 2001 sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Tale motivazione, a ben vedere, risulta assolutamente congrua e in linea con l'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per le quali il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 1:33 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe'). Nel caso in esame la motivazione resa è quindi esaustiva in ordine alla recidiva reiterata e specifica che, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen., costituisce fattore ostativo al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. I motivi sono pertanto manifestamente infondati.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci