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Sentenza — n. 36414/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36414/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIAS HUAYLLACAYAN YAMILY VANESSA nato il 12/11/1995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, con cui si è chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che la Corte d'appello di Torino, con sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Arias Huayllacayan Yamily Vanessa per il delitto furto aggravato in relazione all'impossessamento di diversi capi d'abbigliamento sottratti in distinti negozi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si invoca la riqualificazione del fatto commesso nel negozio "Scarpe e scarpe" nella fattispecie del delitto tentato, dacché l'impossessamento della merce, secondo la difesa, non potrebbe dirsi realizzato, è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, per manifesta infondatezza; ritenuto, infatti, quanto al primo profilo, che esattamente la Corte territoriale ha osservato come, pur a fronte di distinti episodi, contestati come avvinti dal vincolo della continuazione, il Giudice di primo grado abbia condannato l'imputato per un unico illecito e che la prospettata riqualificazione di uno dei fati:i - incontestato restando il carattere consumato dei restanti reati - si traduce nell'aspirazione ad una situazione obiettiva peggiorativa per l'imputata, che si vedrebbe attribuire un ulteriore illecito rispetto all'unico delitto per il quale è stato condannato; rilevato, quanto al secondo profilo, che esattamente la Corte territoriale ha aggiunto che la premessa dalla quale muove la critica -ossia la costante attività di vigilanza sui beni - è smentita dal fatto che, nel caso di specie, vi fu ricorso al mezzo fraudolento, essendo state avvolte le placche antitaccheggio sotto uno spesso strato di carta stagnola, con conseguente esclusione del continuo monitoraggio della azione furtiva in essere; rilevato pertanto che il ricorso deve dichiararsi inammissibile e la ricorrente deve condannarsi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36414/2023 — snpen · Corte di Cassazione: LUIGI GIORDANO, con cui si è chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che la Corte d'appello di Torino, con sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Arias Huayllacayan Yamily Vanessa per il delitto furto aggravato in relazione all'impossessamento di diversi capi d'abbigliamento sottratti in distinti negozi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si invoca la riqualificazione del fatto commesso nel negozio "Scarpe e scarpe" nella fattispecie del delitto tentato, dacché l'impossessamento della merce, secondo la difesa, non potrebbe dirsi realizzato, è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, per manifesta infondatezza; ritenuto, infatti, quanto al primo profilo, che esattamente la Corte territoriale ha osservato come, pur a fronte di distinti episodi, contestati come avvinti dal vincolo della continuazione, il Giudice di primo grado abbia condannato l'imputato per un unico illecito e che la prospettata riqualificazione di uno dei fati:i - incontestato restando il carattere consumato dei restanti reati - si traduce nell'aspirazione ad una situazione obiettiva peggiorativa per l'imputata, che si vedrebbe attribuire un ulteriore illecito rispetto all'unico delitto per il quale è stato condannato; rilevato, quanto al secondo profilo, che esattamente la Corte territoriale ha aggiunto che la premessa dalla quale muove la critica -ossia la costante attività di vigilanza sui beni - è smentita dal fatto che, nel caso di specie, vi fu ricorso al mezzo fraudolento, essendo state avvolte le placche antitaccheggio sotto uno spesso strato di carta stagnola, con conseguente esclusione del continuo monitoraggio della azione furtiva in essere; rilevato pertanto che il ricorso deve dichiararsi inammissibile e la ricorrente deve condannarsi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto per mestiere furto di lieve entità imputazione di furto truffa aggravata furti connessi pena accessoria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIAS HUAYLLACAYAN YAMILY VANESSA nato il 12/11/1995 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, con cui si è chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che la Corte d'appello di Torino, con sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Arias Huayllacayan Yamily Vanessa per il delitto furto aggravato in relazione all'impossessamento di diversi capi d'abbigliamento sottratti in distinti negozi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si invoca la riqualificazione del fatto commesso nel negozio "Scarpe e scarpe" nella fattispecie del delitto tentato, dacché l'impossessamento della merce, secondo la difesa, non potrebbe dirsi realizzato, è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, per manifesta infondatezza; ritenuto, infatti, quanto al primo profilo, che esattamente la Corte territoriale ha osservato come, pur a fronte di distinti episodi, contestati come avvinti dal vincolo della continuazione, il Giudice di primo grado abbia condannato l'imputato per un unico illecito e che la prospettata riqualificazione di uno dei fati:i - incontestato restando il carattere consumato dei restanti reati - si traduce nell'aspirazione ad una situazione obiettiva peggiorativa per l'imputata, che si vedrebbe attribuire un ulteriore illecito rispetto all'unico delitto per il quale è stato condannato; rilevato, quanto al secondo profilo, che esattamente la Corte territoriale ha aggiunto che la premessa dalla quale muove la critica -ossia la costante attività di vigilanza sui beni - è smentita dal fatto che, nel caso di specie, vi fu ricorso al mezzo fraudolento, essendo state avvolte le placche antitaccheggio sotto uno spesso strato di carta stagnola, con conseguente esclusione del continuo monitoraggio della azione furtiva in essere; rilevato pertanto che il ricorso deve dichiararsi inammissibile e la ricorrente deve condannarsi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/04/2023