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Sentenza — n. 36412/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36412/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: VANIGLIA AGATONE GIUSEPPE nato a MONTELEPRE il 18/05/1956 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado con cui Agatone Giuseppe Vaniglia era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2, 7 e 7 bis cod. pen., per furto di energia elettrica ai danni dell'Enel per un valore economico non inferiore a euro 130.000, e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36412/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria difensiva, egli ha altresì replicato alle osservazioni esposte dal Sostituto P.G. nella sua requisitoria scritta. Osserva la difesa che il Sostituto P.G. avrebbe rafforzato la doglianza difensiva tesa a stigmatizzare la carenza motivazionale dell'impugnata sentenza, ritenendo che la Corte d'appello abbia considerato il pagamento in via transattiva di una somma all'Enel, peraltro dopo il pignoramento presso terzi, elemento non utile ad attenuare la gravità del fatto, e affermando anche che «tale giudizio pare sia implicitamente considerato anche in relazione al beneficio richiesto».

Parole chiave

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attenuazione della pena pene condizionali sospensione di pena sanzioni penali liberazione condizionale esenzione dalla pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: VANIGLIA AGATONE GIUSEPPE nato a MONTELEPRE il 18/05/1956 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. LUIGI GIORDANO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado con cui Agatone Giuseppe Vaniglia era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2, 7 e 7 bis cod. pen., per furto di energia elettrica ai danni dell'Enel per un valore economico non inferiore a euro 130.000, e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giovanni Rizzuti, affidando le proprie censure a un unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 163, 164 e 165 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello denegato il beneficio della sospensione condizionale della pena sull'esclusiva base di precedenti condanne e di tre già concesse sospensioni condizionali della pena. Ciò, senza considerare che due di tali precedenti benefici erano stati disposti in relazione a condanne per reati poi depenalizzati. Immotivatamente, infine, la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare l'ottima condotta dell'imputato, il quale, oltre ad aver reso ampia confessione, ha dimostrato l'intervenuto accordo transattivo con la società Enel, volto a definire ogni pretesa di natura economica di quest'ultima, con la corresponsione, da parte del Vaniglia, di eJro 33.500,00.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/1.0/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Il Difensore dell'imputato ha depositato produzione attestante scambio di mail tra i legali rappresentanti di Enel e imputato, aventi a oggetto l'accordo transattivo stipulato tra ricorrente e società Enel, volto a definire ogni pretesa di quest'ultima nei confronti dell'imputato, con la corresponsione di euro 33.500,00.

Con memoria difensiva, egli ha altresì replicato alle osservazioni esposte dal Sostituto P.G. nella sua requisitoria scritta. Osserva la difesa che il Sostituto P.G. avrebbe rafforzato la doglianza difensiva tesa a stigmatizzare la carenza motivazionale dell'impugnata sentenza, ritenendo che la Corte d'appello abbia considerato il pagamento in via transattiva di una somma all'Enel, peraltro dopo il pignoramento presso terzi, elemento non utile ad attenuare la gravità del fatto, e affermando anche che «tale giudizio pare sia implicitamente considerato anche in relazione al beneficio richiesto».

Considerato in diritto 1. L'unico motivo è manifestamente infondato.Sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che «la c:oncessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto». (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045 - 01), ciò che non ricorre nel caso di specie, si è però affermato altresì che «la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta. (Conf.:

Sez. 4, n. 8833 del 1994, Rv. 200128 e Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558; così, Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, Antonelli, Rv. 278100 - 01). Dal certificato del Casellario giudiziale risultano, dopo la condanna nel 1997 per turbata libertà degli incanti e diffamazione, altre quattro condanne, due delle quali (2011 e 2014), a pena detentiva, sostituita con pena pecuniaria.

2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d i euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso