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Sentenza — n. 36404/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARI GIUSEPPINA nato a MATELICA il 13/07/1959 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 36404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, Sentenza n, 18792 del 28/03/2019, Rv. 276087 - 01), sicché la circostanza che l'imputata avesse libero accesso alle stanze, anche quale cameriera, esclude la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 624-bis, non potendosi intravedere a fronte di essa quel nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione (o in luogo equiparato) e l'impossessamento della cosa mobile richiesto ai fini dell'integrazione della più grave fattispecie del furto in abitazione. Pertanto il reato configurabile nel caso concreto è quello previsto dall'art. 624, c.p., aggravato dall'abuso di relazione di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p. (v.

Parole chiave

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furto aggravato accuse di abuso violenza domestica furto di lieve entità truffa aggravata reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
2.Pertanto, riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 624 cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARI GIUSEPPINA nato a MATELICA il 13/07/1959 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 14 aprile 2022 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata, il 17 ottobre 2019, che aveva condannato Cesari Giuseppina per il reato di furto in abitazione, continuato, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 e all'art. 625 n. 6 cod. pen. (capo a) e di furto aggravato (capo b), alla pena di mesi 9 di reclusione e di euro 400 euro di multa, ravvisando il vizio parziale di mente da ritenersi prevalente alle aggravanti contestate. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce vizi di motivazione e travisamento della prova nonché erronea applicazione di legge in relazione all'art. 624-bis in rapporto all'aggravante ritenuta in sentenza di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., evidenziando come si tratti al più di furto semplice, indicandone le ragioni in fatto. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 625 n.6 cod. pen. e la mancanza di motivazione al riguardo. 2.3.Col terzo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva in ordine alla legittimazione della persona che ha proposto la querela in relazione al furto di cui al capo b).

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'ad, 23, comma 8, d.i. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, in particolare per la declaratoria della prescrizione dei reati, previa riqualificazione di quello di cui al capo A in furto semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato in ordine alla qualificazione del fatto ascritto al capo a) perché, come ben posto in evidenza dal ricorso, ed emergente dalle stesse pronunce di merito, l'imputata svolgeva attività lavorativa nell'albergo in cui si sono verificati i furti ed aveva accesso alle stanze, in particolare a quelle in cui dimorava la persona offesa che aveva un alloggio stabile nella struttura alberghiera in quanto facente parte della compagine della società che gestiva l'albergo. Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile sussista un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (Sez. 5, Sentenza n. 40307 del 22/06/2022, Rv. 283802 - 01;

Sez. 4, Sentenza n, 18792 del 28/03/2019, Rv. 276087 - 01), sicché la circostanza che l'imputata avesse libero accesso alle stanze, anche quale cameriera, esclude la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 624-bis, non potendosi intravedere a fronte di essa quel nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione (o in luogo equiparato) e l'impossessamento della cosa mobile richiesto ai fini dell'integrazione della più grave fattispecie del furto in abitazione. Pertanto il reato configurabile nel caso concreto è quello previsto dall'art. 624, c.p., aggravato dall'abuso di relazione di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p. (v.

Sez. 5, n. 40307 del 22/06/2022, Rv. 283802 - 01; Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Rv. 275637 - 01). Deve invece escludersi l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. Ed infatti, come ha già avuto modo di affermare questa Corte tale aggravante deve essere esclusa se la persona offesa non sia un viaggiatore e la condotta di appropriazione non abbia ad oggetto un bagaglio, anche qualora il fatto sia commesso all'interno di uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizione (Sez. 5, n. 17804 del 14/03/2017, Rv. 269641). Ciò posto - premesso che la querela in relazione al reato di cui al capo a) risulta comunque sporta secondo la stessa prospettazione difensiva da soggetto legittimato quale era appunto la Ferranti Paola in virtù del suo rapporto con il bene e della qualifica rivestita nell'ambito dell'albergo - ne discende che deve pronunciarsi deciaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b) perché il relativo termine, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., di sette anni e mezzo, in assenza di cause di sospensione, è interamente decorso il 4.3.2021. 2.Pertanto, riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 624 cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.K Riqualificato il reato di cui al capo a) ai sensi dell'art. 624 cod. peri., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reat