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Sentenza — n. 34415/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding insufficient evidentiary gravity for detention measure against defendant Messina.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Prosecutor's appeal against a lower court order that granted bail to one defendant while maintaining detention for another. The appellant argued the trial court failed to adequately weigh objective evidence proving the gravity of the crime against the sole witness's testimony. The court upheld the lower decision, ruling that the existing evidence sufficiently established the necessary indicia of gravity to justify continued pre-trial detention for the specific defendant.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The requirement of indicia of gravity for pre-trial detention is satisfied by a coherent assessment of objective elements and witness credibility, even when conflicting with other statements, provided the lower court's reasoning is not illogical.

Parole chiave

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pre-trial detention indicia of gravity witness credibility conflicting testimonies procedural appeal gravi addebiti penali partecipazione al reato indizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuseppe Lo Presti, per due motivi, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIMESSINA nel procedimento a carico di: MESSINA RENZO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 06/06/1969 nel procedimento a carico di quest'ultimo ABBATE DOMENICO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/04/1970 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. RIESAME di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ANIDREA VENEGONI, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore del ricorrente RENZO MESSINA, avv. GIUSEPPE LO PRESTI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria dei difensori dell'indagato ABBATE DOMENICO, avv. GIUSEPPE CICCIARI e TOMMASO AUTRO RYOLO, i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile e comunque non fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la prefata ordinanza il Tribunale di Messina, Sezione Riesame, a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento reso da parte della sentenza n. 10332 del 2023 della Prima Sezione Penale di questa Corte, rigettava l'istanza di MESSINA RENZO, confermando nei suoi confronti la misura applicata dal titolo originario della custodia cautelare in carcere ed accoglieva, invece, la richiesta di ABBATE DOMENICO, annullando nei confronti dello stesso la misura applicata e disponendone l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

2. Propone, anzitutto, ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame a seguito dell'annullamento con rinvio il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, con riferimento alla sola posizione di ABBATE DOMENICO. Secondo il ricorrente, in particolare, la decisione impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali difetta il requisito della gravità indiziaria rispetto al predetto in assenza del contributo dichiarativo del collaboratore D'Amico Carmelo. Ciò in quanto le dichiarazioni rispetto alla partecipazione dell'ABBATE all'omicidio di Stefano Rizzotti rese dal collaboratore Massimiliano Caliri sarebbero state riscontrate da una serie di elementi oggettivi.

Nello specifico i riscontri alle dichiarazioni del Caliri trascurati dall'ordinanza oggetto di ricorso sarebbero i seguenti: le circostanze riferite nell'immediatezza dei fatti dai prossimi congiunti del Rizzotti sul fatto che era stato proprio l'ABBATE a prelevare da un'abitazione privata la vittima prima che sparisse; la discordanza tra le propalazioni dell'ABBATE e del MESSINA, sempre rese nell'immediatezza dei fatti, con riferimento a quanto avevano fatto il pomeriggio della scomparsa del Rizzotti; le risultanze captative acquisite nell'ambito di un altro procedimento (n. 1008/18) e, in particolare, le conversazioni di Carmelo Messina, zio di Renzo Messina, indicative del coinvolgimento anche dell'ABBATE nell'omicidio per cui è processo.

3. Propone ricorso contro la medesima ordinanza del Tribunale del Riesame anche RENZO MESSINA, mediante il difensore di fiducia avv. Giuseppe Lo Presti, per due motivi, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il MESSINA deduce, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione, quanto al profilo della gravità indiziaria, in ordine alla valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore Carmelo D'Amico nonché assenza di motivazione quanto all'attendibilità del medesimo.

A fondamento di tale doglianza il ricorrente evidenzia che, per individuare elementi di gravità indiziaria a suo carico, l'ordinanza impugnata fa riferimento alle sole dichiarazioni del D'Amico del 22 luglio 2014 e del 25 settembre 2020, come se non vi fossero state quelle del 3 dicembre 2020 rispetto alle quali la S.C. aveva operato un vaglio di inattendibilità. Di contro le tre dichiarazioni avrebbero dovuto essere esaminate in maniera unitaria anche al fine di saggiare le ulteriori contraddittorietà emerse dal propalato del collaboratore, rese evidenti, tra l'altro, dall'aver egli riferito la non veritiera circostanza che sarebbe stato il MESSINA a prelevare il Rizzotti presso la casa del La Scala subito prima della scomparsa. 3.2.

Mediante il secondo motivo, l'indagato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione quanto all'attendibilità di Massimiliano Caliri anche per il travisamento della prova nel suo complesso derivante dalla manifesta illogicità sulla valutazione delle contrastanti dichiarazioni del collaboratore Nunziato Siracusa e delle risultanze della sentenza definitiva c.d. Mare Nostrum in ordine all'inattendibilità dei racconti di Antonino Bellinvia effettuati a Massimiliano Caliri. Deduce in particolare il MESSINA che l'ordinanza impugnata, risolvendo la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal Caliri e dal Siracusa nel senso dell'inattendibilità del secondo avrebbe fondato tale vaglio su mere illazioni e supposizioni ancorate alla pretesa intenzione di questi di evitare che i familiari del Rizzotti scoprissero il suo coinvolgimento, almeno sul piano morale, nell'omicidio dell'amico.

In realtà la stessa Enza Alosi, convivente del Rizzotti, aveva riferito che già da tempo prima rispetto alla sparizione del compagno non erano più riusciti a mettersi in contatto con il Siracusa. Il Tribunale del Riesame, inoltre, non avrebbe considerato l'inattendibilità anche della fonte diretta delle dichiarazioni accusatorie del Caliri nei confronti del MESSINA, ossia Antonino Bellinvia, il quale, come accertato nella sentenza definitiva resa nel processo c.d. Mare Nostrum, su altre vicende aveva riferito false circostanze al collaboratore.In definitiva, conclude la difesa del ricorrente MESSINA che, anche a voler ritenere di una qualche valenza probatoria le dichiarazioni del collaboratore Carmelo D'Amico, le stesse sarebbero comunque prive di ogni ulteriore riscontro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Messina non è fondato. Infatti, considerato che la precedente decisione caducatoria della Prima Sezione Penale di questa Corte aveva ritenuto inattendibile il contributo del collaboratore di giustizia D'Amico rispetto alla posizione dell'ABBATE, ai fini della conferma della misura sarebbe stato necessario, per la sussistenza dei graiél indizi di colpevolezza che consentono di disporre una misura cautelare personale, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Massimiliano Caliri trovassero conforto, rispetto alla partecipazione del predetto indagato all'omicidio di Sebastiano Rizzotti, in riscontri ulteriori.

Peraltro quelli addotti nel ricorso del Pubblico Ministero, a differenza di quanto sostenuto dallo stesso, non possono considerarsi tali. In primo luogo, dalle conversazioni di Carmelo Messina (captate in altro procedimento) si evince, piuttosto, che ad avviso dello stesso, a differenza di quanto riferito dal collaboratore di giustizia D'Amico, DOMENICO ABBATE non avrebbe partecipato all'omicidio del Rizzotti. Questa è, infatl:i, l'interpretazione più plausibile della frase, pure riportata tra gli elementi corroboranti il quadro di gravità indiziaria nel ricorso del Procuratore della Repubblica, nella quale Carmelo Messina, rivolgendosi al proprio interlocutore dice:

«si ma lascia stare, il fatto che ha menzionato a "Minchiarella" (soprannome con il quale veniva appunto indicato l'ABBATE) D'Amico non sapeva un cazzo». Per altro verso, non possono costituire riscontri oggettivi alle dichiarazioni del Caliri quelle rese nell'immediatezza dei fatti dai parenti del Rizzotti nonché dall'ABBATE e dal MESSINA poiché in passato si era già escluso che gli stessi elementi potessero fondare un'azione penale nei confronti dell'ABBATE per l'omicidio del predetto, al punto che i relativi procedimenti erano stati archiviati.

La decisione impugnata dunque ha fatto corretta applicazione del principio più volte enunciato in sede di legittimità in forza del quale, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono sì 4 cR fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, ma esclusivamente laddove tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto (ex plurimis, Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Rv, 269987 - 01;

Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Rv. 246948 - 01). In mancanza degli indicati riscontri le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non sono state nella fattispecie in esame ritenute, del tutto correttamente, in applicazione del richiamato principio, idonee a fondare la necessaria gravità indiziaria per giustificare la misura cautelare a carico di ABBATE DOMENICO. 2.Anche il ricorso proposto da RENZO MESSINA non è fondato. 2.1. Con riferimento al primo motivo, la difesa del MESSINA trascura di considerare .che l'ordinanza impugnata hai argomentato, in maniera non manifestamente illogica, sulle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico rispetto al predetto ricorrente.

In particolare, il Tribunale del Riesame è pervenuto a tale conclusione considerando che le dichiarazioni rese dal D'Amico in data 22 luglio 2014, nelle quali riferiva della partecipazione del ricorrente all'omicidio del Rizzotti potevano considerarsi senz'altro attendibili e non inficiate da interferenze esterne perché propalate nel periodo, entro i 180 giorni di cui all'art. 16-quater del d.l. n. 8 del -1991, in cui lo stesso si trovava in carcere in assoluto isolamento con la • conseguente possibilità di considerare tali dichiarazioni non influenzate in alcun modo, a differenza di quanto avrebbero potuto essere le successive (e, in • •artico.lare, l'ultima, relativa alla partecipazione dell'ABBATE all'omicidio) da altri soggetti.

Il Tribunale del Riesame ha pertanto fatto buon governo del principio affermato ripetutamente da questa Corte regolatrice per il quale le dichiarazioni dei pentiti rese entro il centottantesimo giorno dall'inizio della collaborazione sono dotate di peculiare attendibilità, tanto che solo quelle successive, aventi scarattere di novità, impongono al giudice un peculiare onere motivazionale ai fini del _loro utilizzo -(cfr., ex multis, Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 - 01). Sempre in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del D'Amico rispetto al MESSINA, inoltre, il provvedimento impugnato ha osservato con motivazione non illogica - che la peculiarità del contesto nel quale egli ha riferito di essere venuto a sapere della partecipazione dello stesso al delitto del Rizzotti, ossia una conversazione in auto con un altro soggetto sull'esigenza di spostare il cadavere della vittima a seguito della "scoperta" da parte della polizia di alcuni corpi in prossimità, era tale da consentire di escludere ogni intento calunnioso. 2.2.

Quanto al secondo motivo, la difesa del MESSINA riporta, ancora una volta, in maniera volutamente suggestiva solo una parte della complessiva trama argomentativa sottesa alla decisione impugnata. In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Caliri sono state ritenute attendibili anche in forza di una serie di oggettivi dati di contesto, talora molto specifici, come le ragioni prossime dell'omicidio del Rizzotti (ossia l'aver compiuto un furto ai danni della "Mediterranea Costruzioni s.r.l." dei fratelli Venuto). Sulla scorta di tale premessa, poi, è stato vagliato, in omaggio a quanto richiesto dalla pronuncia caducatoria della Prima Sezione Penale di questa Corte, il contrasto tra le dichiarazioni del Caliri e quelle del Siracusa.

Orbene, il dato dirimente che rende inattendibile e reticente il Siracusa, valutato (pur unitamente ad altre circostanze che in effetti potrebbero essere ridotte a mere supposizioni) in modo congruo e logico dall'ordinanza censurata, è costituito dal fatto che questi aveva riferito di essersi allontanato dal territorio barcellonese dopo l'omicidio dell'amico avendo avuto il timore, in ragione di alcuni fatti "anomali", che avrebbero potuto uccidere anche lui. Tuttavia tali dichiarazioni contrastano con quelle di alcune persone sentite dopo il fatto delittuoso, ossia la compagna, i genitori e il fratello della vittima, le quali avevano dichiarato che il Siracusa aveva lasciato la zona già prima della scomparsa dell'amico.

Con riferimento alle vicende correlate alltinattendibilità di quanto riferito dal Bellinvia al Caliri anche sulla vicenda in esame perché altre circostanze propalate dal medesimo Bellinvia in altri casi non sarebbero state accertate come veritiere nel processo c.d. Mare Nostrum, la difesa trascura di evidenziare che l'argomentazione principale, e non manifestamente illogica, in virtù della quale il Tribunale del Riesame ha ritenuto che ciò non inficiasse l'attendibilità del Caliri anche rispetto alla posizione del ricorrente MESSINA , è che in quello stesso processo al Caliri sono state comunque riconosciute le circostanze attenuanti per la collaborazione prestata dal medesimo sull'assunto, dunque, della rilevanza del contributo fornito con le sue propalazioni. 2.3.

Pertanto anche il ricorso proposto da RENZO MESSINA deve essere rigettato con condanna di detto ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

6 EQ Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente MESSINA RENZO al pagamento delle spese processuali; Manda alla cance