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Ordinanza — n. 33877/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33877/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA (eh fpcz...u.....) sul ricorso proposto da: LORENZETTI DANIELE nato a CHIARI il 27/09/1989 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; g Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Daniele Lorenzetti, la pena concordata in relazione ai reati fallimentari contestati. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con il quale si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto:

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) il ricorso è di assoluta genericità al punto da risultare giuridicamente impossibile individuare la concreta censura formulata, rispetto ad una motivazione che affronta la questione dedotta sia pure nei termini contratti imposti dal rito. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni azione di contestazione ricorso per inadempienza risarcimento per atto illecito condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Daniele Lorenzetti, la pena concordata in relazione ai reati fallimentari contestati.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con il quale si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (eh fpcz...u.....) sul ricorso proposto da: LORENZETTI DANIELE nato a CHIARI il 27/09/1989 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; g Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Daniele Lorenzetti, la pena concordata in relazione ai reati fallimentari contestati. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con il quale si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto:

a) in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01);

b) il ricorso è di assoluta genericità al punto da risultare giuridicamente impossibile individuare la concreta censura formulata, rispetto ad una motivazione che affronta la questione dedotta sia pure nei termini contratti imposti dal rito. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec