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Ordinanza — n. 33868/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifest error in sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Seferovic Trineta inadmissible on procedural grounds. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62(6) of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that no manifest error in legal qualification existed given the clear facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals regarding sentencing are limited to manifest errors where the legal qualification is clearly eccentric to the charge, and no such error exists if the mitigating circumstance is not evident from the indictment.

Parole chiave

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manifest error standard sentencing appeal admissibility mitigating circumstance recognition legal qualification review procedural inadmissibility attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato a lui ascritto.2.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Trineta Seferovic ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Vittorio Carlo Rossi, deducendo vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 444 cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Seferovic Trineta, nato in Bosnia Erzegovina il 03/03/1983, avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. c. Paolino Michele, Rv. 281116
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Seferovic Trineta, nato in Bosnia Erzegovina il 03/03/1983, avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 07/03/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato a lui ascritto.2. Trineta Seferovic ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Vittorio Carlo Rossi, deducendo vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. c. Paolino Michele, Rv. 281116). Nel caso in esame non emerge dal capo di imputazione alcuna incoerenza palese né alcuna manifesta configurabilità della circostanza attenuante invocata. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/06/2023 Il Consigliere estensore Il Pre