Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evident non-punishment grounds under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court violated procedural law by failing to explicitly cite Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a violation is only reviewable if the sentence's text clearly shows a cause for non-punishment, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal based on the lack of explicit citation of non-punishment grounds is inadmissible unless the judgment text makes the existence of such grounds evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile LAAOUINI YOUNESS, nato in Marocco il 23 agosto 1986; avverso la sentenza del 18 novembre 2020 del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Mantova ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Laaouini Youness in ordine al reato di furto pluriaggravato contestatogli in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2023 Il Con isliere stensore