Cassation appeal dismissed for tardiness and generic grounds in plea bargain sentencing case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the late filing of the petition, which exceeded the statutory fifteen-day deadline. The appellant challenged a plea bargain sentence for theft by alleging insufficient reasoning and excessive punishment, but the court found the arguments generic and failing to meet specific statutory requirements for plea bargain appeals. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences must be filed within fifteen days of the reading of the judgment; generic or formal grounds are inadmissible, and only specific statutory categories of vitiating circumstances are permitted.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARABI MAROUANE CUI 02L2YHD nato il 24/09/1989 avverso la sentenza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza del 30 gennaio 2023 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. tempestivamente formulata dalle parti, ha applicato nei confronti di Marouane Larabi la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di multa in ordine al delitto di furto con strappo in danno di Lava Nies.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Verona ricorre Marouane Larabi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi con cui deduce carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena irrogata e vizi motivazionali sul punto, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione. 3.1 Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione nel caso previsto dall'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., è di quindici giorni, decorrenti, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. b), dalla lettura del provvedimento in udienza, per tutte le parti che sono state o debbono considerarsi presenti nel giudizio. 3.2 Nel caso di specie, la sentenza, con motivazione contestuale, è stata letta e depositata in udienza il 30 gennaio 2023 e il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è stato depositato in data 23 febbraio 2023, ben oltre il termine previsto per legge, decorso il 14 febbraio 2023.
4. Ad ogni buon conto, le censure dedotte risultano comunque assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruià della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).
Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato (Sez. 5, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802), non si verte in tema di pena illegale, in quanto la sanzione è concordata nel rispetto dei limiti edittali e, pur se astrattamente ricompreso nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto risulta formulato senza alcuna ulteriore specificazione né alcuna prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, così da connotarsi come generico.
5. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma