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Ordinanza — n. 33851/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing as plea bargain only allows specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Davide Pavan and Monia Moretti inadmissible. The defendants argued that the trial court's sentencing was flawed, but the court held that plea bargain appeals are strictly limited to specific legal grounds. Since the cited defect concerned the sentencing treatment rather than a permissible ground, the appeals were rejected without formal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific legal defects, excluding general challenges to the sentencing treatment.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing treatment inadmissible appeal Cassation procedure legal grounds limitation sanzioni penali recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da PAVAN DAVIDE, nato a Camposampiero (PD) il 28 agosto 1969; MORETTI MONIA, nata a Mirano (VE) I'll febbraio 1976; avverso la sentenza del 1° dicembre 2022, del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Verona ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Davide Pavan e Monia Moretti in ordine a due episodi di furto plu- riagg ravato; - che avverso detta sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difen- sore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denunciano il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2- bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea quali- ficazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale afferente al trattamento sanzionatorio, esso stesso oggetto dell'accordo; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deci