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Sentenza — n. 33850/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming omitted fact errors and pretermitted grounds in criminal sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Cammarata's extraordinary appeal inadmissible, rejecting claims of factual errors and omitted grounds. The court ruled that the first ground alleged a deliberative flaw rather than a perceptual error required for admissibility, while the second and third grounds were dismissed due to lack of interest and procedural preclusion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 626 c.p.p.: Extraordinary appeals against cassation judgments are inadmissible if they allege only deliberative vices or pretermitted grounds that were themselves inadmissible or already res judicata.

Parole chiave

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extraordinary appeal cassation judgment factual error pretermitted ground res judicata procedural admissibility criminal sentencing errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
L'errore di fatto, per il quale il legislatore ha introdotto lo strumento proces- suale previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 626 c.p.p.
Art. 2 c.p.
pen., ma unicamente la condotta partecipativa; - nell'aver pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod.
Art. 59 c.p.
69 del 2015; - nell'aver pretermesso la valutazione anche del settimo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 59 cod.
Art. 416-bis c.p.
35304/2022, di questa Corte di cassazione, deducendo l'esistenza di tre diversi errori di fatto, consistiti: - nell'aver (erroneamente) ritenuto che nei confronti dell'imputato non sa- rebbe stata né contestata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
35304/2022, di questa Corte di cassazione, deducendo l'esistenza di tre diversi errori di fatto, consistiti: - nell'aver (erroneamente) ritenuto che nei confronti dell'imputato non sa- rebbe stata né contestata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod.
art. 2 cod. pen
pen., ma unicamente la condotta partecipativa; - nell'aver pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod. pen.
art. 59 cod. pen
69 del 2015; - nell'aver pretermesso la valutazione anche del settimo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 59 cod. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
L'errore di fatto, per il quale il legislatore ha introdotto lo strumento proces- suale previsto dall'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011
18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez.
Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002
37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002).
Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018
Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021
21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021).
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una speci- fica deduzione prospettata con il gravame non è censurabile quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep.
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018
E tanto rendeva la relativa censura indeducibile nel successivo giudizio di legittimità, avendo la deci- sione assunta in primo grado, su tali punti, acquistato efficacia di cosa giudicata (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep.
Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019
Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CAMMARATA GIUSEPPE, nato a San Cataldo il 2 agosto 1977; avverso la sentenza del 9 febbraio 2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCE- SCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, che ha insistito per l'ac- coglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Cammarata propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 35304/2022, di questa Corte di cassazione, deducendo l'esistenza di tre diversi errori di fatto, consistiti: - nell'aver (erroneamente) ritenuto che nei confronti dell'imputato non sa- rebbe stata né contestata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., ma unicamente la condotta partecipativa; - nell'aver pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod. pen. nella determinazione del parametro sanzionatorio da applicare in relazione al delitto associativo contestato al capo A), che, in assenza di prova in ordine al perdurare della condotta associativa oltre il 2014, sarebbe dovuto essere quello in vigore prima della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2015; - nell'aver pretermesso la valutazione anche del settimo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 59 cod. pen. in relazione all'appli- cazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. peri., esclusa dal primo giudice nei confronti di tutti i coimputati, ma non del Camma- rata, nonostante la natura oggettiva dell'aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, nei termini in cui è formulato, non è deducibile in questa sede, in quanto, pur postulando formalmente un errore di fatto, in realtà prospetta solo un asserito vizio delibativo della decisione. L'errore di fatto, per il quale il legislatore ha introdotto lo strumento proces- suale previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve infatti consistere in un errore percettivo, causato da una svista nella lettura degli atti interni al giudizio, deter- minante nel processo formativo della volontà, che, appunto, risulta viziato dall'ine- satta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Cosicché, sono fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se do- vuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021).

Ebbene, per come si è detto, il ricorrente lamenta che questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nei confronti dell'imputato non sarebbe stata né con- testata, né ritenuta in sentenza la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416-bis del codice penale. In questi termini, la censura deduce non già un'errata percezione della realtà processuale, ma solo un erroneo vaglio delibativo in ordine alla qualificazione del fatto contestato, circostanza, per come si è detto, estranea al perimetro normativo dello strumento processuale utilizzato.

E ciò rende la cen- sura indeducibile.

2. Ad identiche conclusioni, seppur per ragioni differenti, deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura. Il ricorrente, per come si è detto, denuncia che questa Corte, nella sentenza impugnata, avrebbe pretermesso la valutazione del sesto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione al parametro sanzionatorio applicato dai giudici di merito per il delitto associativo che, in as- senza di prova in ordine al perdurare della condotta associativa oltre il 2014, sa- rebbe dovuto essere quello in vigore prima della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2015.

La censura, anche in questo caso, non è consentita, sotto plurimi profili. In primo luogo per manifesta infondatezza. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una speci- fica deduzione prospettata con il gravame non è censurabile quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). E, in concreto, per quanto il motivo non venga esplicitamente menzionato, la questione della perdurante intraneità del Cammarata viene affrontata, a pag. 43, nella parte in cui viene specificato che "la sentenza di appello ha esaminato il dato relativo alla carcerazione, protrattasi sino al settembre 2009 e ripresa nel febbraio 2014 ... osservando che plurimi erano gli indicatori del fatto che l'imputato avesse mantenuto il reato associativo già in epoca antecedente la captazione inter alios, infine, è stata valorizzata come ulteriore elemento a riscontro del dato, provato aliunde, relativo alla perdurante intraneità di Giuseppe Cammarata, classe 1977, nella famiglia mafiosa di Rieti".

In secondo luogo, per carenza d'interesse. La censura sollevata con il motivo asseritamente pretermesso, infatti, era essa stessa inammissibile per manifesta genericità, atteso che, alla luce dell'aumento in continuazione irrogato in termini coerenti anche con la previgente disciplina, non emergono, né vengono eviden- ziati, concreti elementi dai quali desumere che sia stata applicata la disciplina de- teriore. E l'impugnazione della sentenza che abbia omesso di valutare un motivo inammissibile è essa stessa inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non sortirebbe alcun esito favorevole nella successiva fase re- scissoria, all'esito della quale si dovrebbe comunque rilevare l'inammissibilità della doglianza (cfr.

Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157).

3. E tanto fonda, in ultimo, anche le ragioni dell'inammissibilità del terzo mo- tivo di censura, afferente, per come si è detto, all'omessa valutazione del settimo motivo dell'originario ricorso. Dalla sintesi dei motivi di censura contenuta nella sentenza di appello (non altrimenti verificabile in questa sede non avendo prodotto il ricorrente copia dell'atto di appello: cfr. Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019, Rv. 277796) emerge che il motivo non fu proposto dinanzi alla Corte territoriale. E tanto rendeva la relativa censura indeducibile nel successivo giudizio di legittimità, avendo la deci- sione assunta in primo grado, su tali punti, acquistato efficacia di cosa giudicata (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 274346). E, per come si è detto, l'impugnazione della sentenza che abbia omesso di valutare un motivo inammis- sibile è essa stessa inammissibile.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in