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Ordinanza — n. 33847/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33847/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentences under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of motivation on her responsibility, but the Court found this generic complaint insufficient given the statutory limitations on such appeals. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; In appeals against plea bargain sentences, only specific statutory grounds are admissible, and generic complaints regarding motivation are rejected unless they clearly point to excluded non-punishability.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds Code of Criminal Procedure lack of motivation statutory limitations truffa in materia di credito divieto dell'arresto personale per debiti commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Visto il ricorso proposto da Susanna Salkanovic avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 129 cod. pen.
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art.
art. 444 cod. proc. pen
Visto il ricorso proposto da Susanna Salkanovic avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art.
art. 129 c.p
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
448, comma 2 -bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020
278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019
(Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv.
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013
277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv.
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011
256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep.
Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992
Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995
191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999
202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA JL, sul ricorso proposto da: SALKANOVIC SUSANNA nato a TORINO il 06/11/1982 avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Susanna Salkanovic avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di debito della persona offesa, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione ed 800 euro di multa.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità del ricorrente. Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione.

Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902;

Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorevoli all'imputata acquisita in atti e non considerata, o mal considerata, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Tali argomentazioni, come ha condivisibilmente sottolineato la citata sentenza n. 39159 del 2019, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671). 2.1. Rilevato, altresì, che non è stato proposto motivo alcuno relativo alla procedibilità del reato, collegato all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicchè deve essere applicata la regola giurisprudenziale consolidata, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto di una modifica normativa successiva alla sentenza impugnata, non prevale sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Inoltre, risulta dall'intestazione della sentenza impugnata che è stata proposta querela il 18.1.2023.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C