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Ordinanza — n. 33845/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33845/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/05/2022 la Corte di appello di Venezia ha ridotto la pena irrogata dal Tribunale di Padova nei confronti di Gianfranco Bertazzo con sentenza del 19/11/2019, confermando nel resto la sentenza impugnata. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, enunciando un solo motivo inerente violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva. Il ricorso è stato depositato il 27/10/2022.

Regesto Legislator

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art. 23-bis legge n. 176/2020; Ordinanza — n. 33845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); - la circostanza giovava invece alla ricorrente, poiché il termine per impugnare era sospeso fino alla fine del periodo feriale, vale a dire fino al 31 agosto (cfr. art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162); - in definitiva il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni, decorreva non già dal 10 agosto bensì dal 1 settembre 2022 ed era, tuttavia, ampiamente decorso alla data della presentazione dell'impugnazione.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termini di ricorso perenzione dell'istanza di revisione eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti interruzione della prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 23-bis legge n. 176/2020
pen.); - la sentenza è stata depositata il 03/06/2022, e dunque entro il termine di novanta giorni di cui si è detto; - dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo (in udienza camerale ex art. 23-bis legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA 49- sul ricorso proposto da: BERTAZZO GIANFRANCO nato a MONSELICE il 28/04/1959 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/05/2022 la Corte di appello di Venezia ha ridotto la pena irrogata dal Tribunale di Padova nei confronti di Gianfranco Bertazzo con sentenza del 19/11/2019, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, enunciando un solo motivo inerente violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva. Il ricorso è stato depositato il 27/10/2022.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Risulta che: - la sentenza è stata pronunciata il 12/05/2022 e nel dispositivo è stato indicato il termine di deposito di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al novantesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare, fissato in quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); - la sentenza è stata depositata il 03/06/2022, e dunque entro il termine di novanta giorni di cui si è detto; - dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo (in udienza camerale ex art. 23-bis legge n. 176/2020), e dunque dal 10/08/2022, decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione; - la sentenza è stata dunque depositata durante il c.d. periodo feriale e, del resto, il periodo feriale non comporta sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); - la circostanza giovava invece alla ricorrente, poiché il termine per impugnare era sospeso fino alla fine del periodo feriale, vale a dire fino al 31 agosto (cfr. art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162); - in definitiva il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni, decorreva non già dal 10 agosto bensì dal 1 settembre 2022 ed era, tuttavia, ampiamente decorso alla data della presentazione dell'impugnazione.

Il termine, infatti, scadeva il 15 ottobre, mentre il ricorso è stato depositato il 27 ottobre; - naturalmente, tutto quanto sin qui esposto postula che il dispositivo, pronunciato all'udienza del 12/05/2022 in assenza delle parti giacché la trattazione dell'appello è avvenuta secondo il rito "cartolare emergenziale", sia stato notificato alle parti (art. 23-bis, comma 3, decreto-legge n. 137/2020 cit.). Occorre precisare che la notificazione "alle parti" è soddisfatta, quanto all'imputato, mediante notificazione per posta elettronica certificata al solo difensore di fiducia (cfr. art. 83, comma 9, decreto-legge 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27), e ciò è appunto avvenuto in data 13/05/2022.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa