Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the defendant rather than by a qualified lawyer. Although the defendant argued errors in the lower court's reasoning regarding threats and weapon possession, the court ruled that the procedural defect of lacking a proper signatory rendered the appeal void. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the special register; personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal signature defect special lawyer register de plano declaration criminal procedure law minaccia nel diritto penale difetto di sottoscrizione violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARITO MICHELE nato ad ARAGONA il 16/12/1954 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Scarito Michele era stato condannato per i reati di minaccia grave e di porto di armi.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe esposto «la giusta ricostruzione storica del fatto>>. i 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che nella sentenza impugnata vi sarebbe <<un'errata applicazione di legge» e che la condotta dell'imputato non potrebbe «essere considerata rilevante penalmente».

3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, il ricorso è redatto e sottoscritto personalmente dall'imputato e l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore, delegato al deposito, non muta la riconducibilità soggettiva dell'atto, «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle