Sentenza — n. 33834/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14 marzo 2022, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata l'estinzione per pre- scrizione dei fatti di reato qualificati in termini di bancarotta preferenziale, ha ri- tenuto Antonio Cassetta responsabile, nella sua qualità di amministratore di tre società appartenenti al gruppo "Cassetta" (Cassetta Salumi di Cassetta Antonio, Franco e Aldo s.n.c.; Cassetta Salumi s.a.s. di Cassetta Antonio, Franco e Aldo; Centro Carni s.a.s. Cassetta Antonio, Franco e Aldo), tutte dichiarate fallite con sentenza del 5 dicembre 2011, di due diversi fatti di bancarotta patrimoniale di- strattiva (per aver creato, artificiosamente, liquidità in favore delle aziende del gruppo da destinare a finalità estranee a quelle d'impresa e per aver azzerato dalle scritture contabili crediti derivanti dall'attività lavorativa svolta dai soci all'interno dell'azienda familiare) e per aver causato volontariamente il fallimento della Um- bria Tradizioni s.r.I (comunque riconducibile al Cassetta) disponendo pagamenti ingiustificati in favore delle società del gruppo e così creando un saldo creditore inesigibile per oltre 1.000.000 di euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale decisione ricorre Antonio Cassetta articolando tre diversi mo- tivi di censura, tutti articolati sotto profili della violazione di legge e del vizio di motivazione e formulati, ciascuno, in relazione a uno dei (residui) capi d'imputa- zione (G, H e I). La difesa sostiene, in estrema sintesi, che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle argomentazioni difensive incentrate sulle dichiarazioni rese dal teste Sciarretta e sulle convergenti argomentazioni esposte nella consulenza di parte redatta dal dott. Fratini.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CASSETTA ANTONIO, nato a Todi il 26 luglio 1941; avverso la sentenza del 14 marzo 2022 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 marzo 2022, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata l'estinzione per pre- scrizione dei fatti di reato qualificati in termini di bancarotta preferenziale, ha ri- tenuto Antonio Cassetta responsabile, nella sua qualità di amministratore di tre società appartenenti al gruppo "Cassetta" (Cassetta Salumi di Cassetta Antonio, Franco e Aldo s.n.c.; Cassetta Salumi s.a.s. di Cassetta Antonio, Franco e Aldo; Centro Carni s.a.s. Cassetta Antonio, Franco e Aldo), tutte dichiarate fallite con sentenza del 5 dicembre 2011, di due diversi fatti di bancarotta patrimoniale di- strattiva (per aver creato, artificiosamente, liquidità in favore delle aziende del gruppo da destinare a finalità estranee a quelle d'impresa e per aver azzerato dalle scritture contabili crediti derivanti dall'attività lavorativa svolta dai soci all'interno dell'azienda familiare) e per aver causato volontariamente il fallimento della Um- bria Tradizioni s.r.I (comunque riconducibile al Cassetta) disponendo pagamenti ingiustificati in favore delle società del gruppo e così creando un saldo creditore inesigibile per oltre 1.000.000 di euro.
2. Avverso tale decisione ricorre Antonio Cassetta articolando tre diversi mo- tivi di censura, tutti articolati sotto profili della violazione di legge e del vizio di motivazione e formulati, ciascuno, in relazione a uno dei (residui) capi d'imputa- zione (G, H e I). La difesa sostiene, in estrema sintesi, che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle argomentazioni difensive incentrate sulle dichiarazioni rese dal teste Sciarretta e sulle convergenti argomentazioni esposte nella consulenza di parte redatta dal dott. Fratini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo ciascuno dei motivi è formulato in termini manifestamente generici in quanto privi della chiara indicazione degli elementi che sono alla base delle censure formulate, limitandosi il ricorrente a riprodurre (peraltro solo in parte) le dichiarazioni rese dal teste indicato e dal consulente, impedendo, così, a questa Corte di esercitare il proprio sindacato. In secondo luogo i motivi tendono a sindacare la valenza probatoria del sin- golo elemento, isolandolo dal complesso argomentativo all'interno del quale è in- serito.
Laddove ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio, perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del com- plessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). In terzo luogo, prospettando un travisamento per omissione, non risulta in alcun modo dedotta la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica, deduzione essenziale ai fini della o preliminare valutazione di ammissibilità del motivo (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117) In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas