Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33308/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33308/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33308/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC NIKO CUI 05E22Q1 nato a BOLOGNA il 17/10/2000 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Salkanovic Niko nei confronti della sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale di Roma in data 16 marzo 2023. Occorre premettere che un distinto atto di ricorso, proposto dall'altro difensore nei confronti della medesima sentenza, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 10 giugno 2023.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33308/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che tale decisione è stata assunta sulla base degli atti trasmessi dalla cancelleria del giudice a quo (nei quali non v'era l'atto di ricorso proposto dal secondo difensore), deve, tuttavia, osservarsi che, per il principio dell'unicità delle impugnazioni, i due atti di ricorso devono essere trattati congiuntamente. Ne consegue, ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen., la preliminare revoca dell'ordinanza del 10 giugno 2023 e il rilievo dell'inammissibilità di entrambi gli atti di ricorso, che propongono doglianze collocate fuori del perimetro applicativo dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione oltraggio alla corte ammende per infrazione procedurale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC NIKO CUI 05E22Q1 nato a BOLOGNA il 17/10/2000 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Salkanovic Niko nei confronti della sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale di Roma in data 16 marzo 2023. Occorre premettere che un distinto atto di ricorso, proposto dall'altro difensore nei confronti della medesima sentenza, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte del 10 giugno 2023.

Rilevato che tale decisione è stata assunta sulla base degli atti trasmessi dalla cancelleria del giudice a quo (nei quali non v'era l'atto di ricorso proposto dal secondo difensore), deve, tuttavia, osservarsi che, per il principio dell'unicità delle impugnazioni, i due atti di ricorso devono essere trattati congiuntamente. Ne consegue, ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen., la preliminare revoca dell'ordinanza del 10 giugno 2023 e il rilievo dell'inammissibilità di entrambi gli atti di ricorso, che propongono doglianze collocate fuori del perimetro applicativo dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

2. Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto - come si è rilevato- entrambi gli atti di ricorso afferiscono a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e deducono censure non proponibili ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, in data 1 giugno 2023 nel proc. n. R.G. 13836/2023 nei confronti di Salkanovic Niko (cui 05e22q1). Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Salkanovic Niko (cui 05e22q1) avverso la sentenza del Tribunale di Roma (nel proc. n. 8846/2023 R.G.N.R.) e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cass