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Ordinanza — n. 33307/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33307/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZIMENTI STEFANO FRANCESCO nato a DESIO il 16/11/1987 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE IDE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Stefano Francesco Pezzimenti nei confronti della sentenza in epiqrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia„ da parte, per quanto qui rileva, dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile in quanto denuncia, in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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remissione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali ritiro della querela penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile in quanto denuncia, in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., è inammissibile in quanto denuncia, in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZIMENTI STEFANO FRANCESCO nato a DESIO il 16/11/1987 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE IDE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Stefano Francesco Pezzimenti nei confronti della sentenza in epiqrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia„ da parte, per quanto qui rileva, dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile in quanto denuncia, in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i