Cassation appeal dismissed as inadmissible because the challenged order is not appealable under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order from the Court of First Instance of Genoa is not appealable via cassation. The applicant sought to overturn the rejection of a nullity exception regarding the service of process documents. The court ruled that since the specific order lacks appealability, the appeal must be rejected immediately without a full merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against orders not subject to cassation are inadmissible, requiring immediate declaration of inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA KATIUSCIA nato a SAVONA il 28/01/1983 -2e avverso l'ordinanza del 04/2023 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Katiuscia Ingrassia avverso l'ordinanza del 28 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Genova ha respinto l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del successivo decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputata presso il domicilio eletto e al difensore di fiducia.
2. Il ricorso è inammissibile poiché è proposto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in relazione al precedente art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si procede de plano alla relativa declaratoria.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il