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Ordinanza — n. 33289/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of Albanese translation violated defense rights in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it fell outside the scope of admissible grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code. The defendant argued that the trial court's failure to translate the plea agreement into Albanese violated his right to defense, citing international standards. The court rejected this, stating that without specific evidence of prejudice to the defense, the omission does not render the judgment null and that the defendant no longer has the right to file a direct cassation appeal personally.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 111, comma 2, Cost.; Art. 143, cod. proc. pen.: An appeal based solely on the omission of translation of a plea agreement into the defendant's native language is inadmissible unless specific elements demonstrate a prejudice to the complete exercise of the right to defense.

Parole chiave

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criminal procedure appeal right to defense language translation plea agreement nullity foreign language rights diritto di traduzione difficoltà linguistiche domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, si colloca al di fuori dello spettro dei motivi indicati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 111, comma 2, Cost.
Art. 143, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELO LUCIANO nato il 21/03/1992 avverso la sentenza del 19/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, decidendo a seguito di richiesta ex artt. 444 ss. e 555, comma 2, del codice di rito, ha applicato a Luciano Xhelo la pena di mesi sei di reclusione in continuazione con la pena applicata con sentenza del Tribunale di Pavia del 2.04.2020, per il reato di cui agli art. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del su difensore, Avv. Donatella Frojo, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost. e 143 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale disposto la traduzione dell'impugnato provvedimento nella lingua madre (albanese) dell'imputato, così violando il diritto di difesa dello :stesso, come riconosciuto da molteplici fonti del diritto, sia interne sia internazionali, senza peraltro motivare le ragioni di tale omissione.

La difesa insiste, in particolare, sul vulnus apportato al diritto dell'odierno ricorrente all'impugnazione. A supporto dell'eccezione, la difesa illustra molteplici orientamenti giurisprudenziali, tesi a enfatizzare la portata delle norme sull'irvocato diritto di difesa, segnatamente nei casi in cui non sia abbia certezza che il cittadino straniero-imputato sia in grado di comprendere esaustivamente la lingua italiana e, quindi, gli elementi a proprio carico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, si colloca al di fuori dello spettro dei motivi indicati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

In ogni caso, si tratta di censure manifestamente infondate, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2D19, Molla, Rv. 277111 - 02).

2. Questo Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres