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Ordinanza — n. 32933/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32933/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'il. gennaio 2023, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Michele Panieri colpevole dei delitti di lesioni personali e minaccia aggravata, consumati il 4 agosto 2015 a danno di Antonio De Filippo, irrogando la pena indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017 (a decorrere dal 3 agosto 2017), prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale ragione di inammissibilità deve, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., essere rilevata dalla Corte "senza formalità di procedura" (e quindi de plano).

Parole chiave

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incidente ciclistico lesione al piede vittima di infortunio lesioni personali causalità della lesione alla spalla tentata lesione personale semplice
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI MICHELE nato a BARI il 16/10/1970 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL40 SCARLINI; si è proceduto de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'il. gennaio 2023, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Michele Panieri colpevole dei delitti di lesioni personali e minaccia aggravata, consumati il 4 agosto 2015 a danno di Antonio De Filippo, irrogando la pena indicata in dispositivo.

2. Propone ricorso l'imputato, personalmente, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sua responsabilità in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. La persona offesa, afferma il ricorrente, non era stata colpita ma era caduta a terra, dalla bicicletta sulla quale in quel momento si trovava, e ciò solo per avere perso l'equilibrio, come dimostrava la lesione che aveva riportato al collo. Il movente dell'azione, riferito sempre dalla persona offesa, era, poi, certamente falso posto che il ricorrente mai avrebbe potuto allontanarla dall'abitazione da questi occupata visto che la stessa era di proprietà pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017 (a decorrere dal 3 agosto 2017), prevede che l'atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale ragione di inammissibilità deve, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., essere rilevata dalla Corte "senza formalità di procedura" (e quindi de plano).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche al versamento della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16