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Ordinanza — n. 32929/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to personal filing and lack of statutory grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32929/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant personally filed the petition against a lower court's sentencing decision, violating requirements for authorized counsel and statutory grounds for direct appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused rather than by an authorized defender and if it does not fall within the specific exceptions enumerated in the law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition authorized defender requirement de plano declaration procedural costs award perizia psichiatrica insufficiente carenza di credibilità oggettiva prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10/11/2022, il Tribunale di Cagliari ha applicato a Oscar Dessì la pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere e rissa.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
• L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.), e, dall'altro, proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103
pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103.
art. 444 cod. proc. pen
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESSI' OSCAR nato a SAN GAVINO MONREALE il 04/08/1986 avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10/11/2022, il Tribunale di Cagliari ha applicato a Oscar Dessì la pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere e rissa. Avverso l'indicata sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché, da un lato, proposto dall'imputato personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (artt. 610, comma 5-bis, 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.), e, dall'altro, proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103.

• L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso