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Ordinanza — n. 32924/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as legally inadmissible per unilateral modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32924/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano regarding the sentence reduction agreed upon in the plea bargain. The appellant, Bib Saka, sought to modify the six-month prison term and fine previously settled with the prosecution, arguing legal violations. The court ruled that once a plea agreement is judicially ratified, it cannot be unilaterally altered by the defendant, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A plea bargain sentence, once judicially ratified, cannot be unilaterally modified by the defendant, rendering any subsequent appeal regarding the agreed measure inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal unilateral modification inadmissible appeal judicial ratification procedural inadmissibility adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti Bib Saka in relazione al reato a lui ascritto.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti Bib Saka in relazione al reato a lui ascritto.2.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola Francesco Pio
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PLC Sul ricorso proposto da Saka Bib, nato in Albania il 01/03/1992, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 06/10/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott,ssa Rossella Catena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti Bib Saka in relazione al reato a lui ascritto.2. Bib Saka ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Stella Pancari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto ala determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Il ricorrente - come si evince dalla motivazione della sentenza, aveva rinunciato ai motivi diversi dalla richiesta di riduzione della pena, relativamente alla quale aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa, rideternninando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena già inflitta con la sentenza del Tribunale di Varese, irrevocabile in data 26/01/2021. Tanto premesso, va ricordato che "In tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile 11 ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata." (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola Francesco Pio, Rv. 279504;

Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/04/2023