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Sentenza — n. 32914/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of correlation between theft and impersonation charges due to absorption of lesser crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Cerone's appeal against the appellate court's decision to reclassify attempted burglary aggravated by impersonation as simple theft. Cerone argued that the two crimes were distinct and that the lower court violated the principle of correlation between accusation and judgment. The court held that impersonation is an aggravating circumstance absorbed by the theft charge, meaning the conviction for theft remains valid even if the specific impersonation element is not separately prosecuted.

Regesto Legislator

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Art. 494 cod. pen.; Art. 625 n. 5 cod. pen.; Art. 84 cod. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 649 cod. proc. pen.: The crime of impersonation constitutes an aggravating circumstance absorbed by the crime of theft; therefore, a conviction for theft does not violate the principle of correlation, and the lesser crime does not regain autonomy unless the absorbing crime is acquitted.

Parole chiave

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impersonation crime theft aggravated principle correlation absorption of crimes procedural preclusion lack of contradiction ne bis in idem indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
pen., la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale egli aveva sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto assolverlo dall'imputazione di tentato furto aggravato e restituire gli atti al Pubblico ministero affinc:hé procedesse per il diverso reato di cui all'art. 494 cod.
Art. 625 n. 5 cod. pen.
così riqualificato il fatto originariamente contestato quale tentato furto in abitazione aggravato ex art. 625 n. 5 cod. pen. in quanto commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Art. 84 cod. pen.
include in sé l'offesa alla pubblica fede del reato di sostituzione di persona ed integra un reato complesso circostanziato che, ai sensi del primo comma dell'art. 84 cod. pen., assorbe il reato di sostituzione di persona.
Art. 521 cod. proc. pen.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essa è insussistente.
Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 181 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 494 cod. pen
pen., la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale egli aveva sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto assolverlo dall'imputazione di tentato furto aggravato e restituire gli atti al Pubblico ministero affinc:hé procedesse per il diverso reato di cui all'art. 494 cod.
art. 521 cod. proc. pen
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essa è insussistente.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21531 del 07/05/2002, Fiasché, Rv. 222452
rappresentata dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (vedi Sez. 5, n. 21531 del 07/05/2002, Fiasché, Rv. 222452, che ha ritenuto che dovesse escludersi il concorso fra il reato di cui all'art.
Corte costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016
e della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016, l'imputato avrebbe potuto invocare, in caso di nuovo esercizio dell'azione penale, un ne bis in idem processuale.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cerone Antonio, nato a Muro Lucano il 22/02/1964 avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Marco Felice Moda, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 9 giugno 2017 del Tribunale di Asti che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Cerone per il delitto di cui all'art.494 cod. pen. così riqualificato il fatto originariamente contestato quale tentato furto in abitazione aggravato ex art. 625 n. 5 cod. pen. in quanto commesso simulando la qualità di pubblico ufficiale e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, l'imputato si era presentato alla porta dell'abitazione dei coniugi Maria Allocco e Andrea Pepino dichiarando di essere il maresciallo Parisi della Guardia di Finanza e chiedendo di parlare con Andrea Pepino per ragioni investigative, ma Maria Allocco gli aveva risposto che suo marito non era in casa e l'aveva invitato a tornare il giorno seguente; l'indomani il Cerone era tornato ed aveva ribadito di essere il maresciallo Parisi della Guardia dIrnanza e di voler parlare con Andrea Pepino, ma, vistosi scoperto, si era dato alla fuga ed era stato bloccato ed identificato dai carabinieri.

La Corte di appello ha riqualificato la recidiva come specifica, ma ha ribadito l'esito del giudizio di bilanciamento e ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Antonio Cerone, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale egli aveva sostenuto che il tribunale avrebbe dovuto assolverlo dall'imputazione di tentato furto aggravato e restituire gli atti al Pubblico ministero affinc:hé procedesse per il diverso reato di cui all'art. 494 cod. pen., evidenziando che il reato di sostituzione di persona integrava un fatto del tutto diverso da quello che originariamente gli era stato contestato, essendo diversi la condotta e l'elemento psicologico. Con l'atto di appello era stata lamentata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, considerato che tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza non era possibile rinvenire un nucleo comune identificato dalla condotta, né sussisteva tra i due reati un rapporto di continenza, essendo invece configurabile un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità.

Il delitto di sostituzione di persona poteva semmai concorrere con il reato di furto. Peraltro, la riqualificazione giuridica del fatto era avvenuta senza la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, cosicché, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18590 del 29/04/2011, Corsi, Rv. 250275; Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754), la sentenza doveva ritenersi affetta da nullità a regime intermedio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.

Deve innanzitutto osservarsi che la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito non è oggetto di contestazione. Può, quindi, applicarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, secondo il quale i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Quanto alla dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essa è insussistente. Deve, infatti, osservarsi che, come correttamente osservato dalla Corte di appello, nel capo di imputazione viene compiutamente descritta la condotta integrante il reato di cui all'art. 494 cod. pen., in quanto si afferma che Antonio Cerone ha cercato di introdursi nell'abitazione dei coniugi Maria Allocco e Andrea Pepino dichiarando di essere il maresciallo Parisi della Guardia di Finanza, ossia spendendo false generalità e attribuendosi falsamente la qualifica di pubblico ufficiale.

La circostanza che nell'originario capo di imputazione si faccia riferimento esclusivamente al delitto di furto e non anche al delitto di sostituzione di persona non sta a significare che il Pubblico ministero non abbia inteso esercitare l'azione penale per la condotta integrante il meno grave delitto di cui all'art. 494 cod. pen., ma trova giustificazione nell'assorbimento di detl:a condotta nella aggravante, pure oggetto della originaria contestazione, prevista dall'art. 625 n.5 cod. pen. Difatti questa Corte di cassazione ha già affermato che non è configurabile il concorso formale fra l'ipotesi di reato di cui all'art. 494 cod pen., consistente nell'attribuirsi falsamente una qualità da cui la legge fa derivare taluni effetti giuridici, e l'ipotesi di furto aggravato di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen. rappresentata dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (vedi Sez. 5, n. 21531 del 07/05/2002, Fiasché, Rv. 222452, che ha ritenuto che dovesse escludersi il concorso fra il reato di cui all'art. 494 cod. pen. e l'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 cod. pen. nel caso di un furto in abitazione commesso fingendosi ispettore dell'Inps).

Non è, quindi, esatta l'affermazione del ricorrente secondo la quale, nel caso di specie, il reato di sostituzione di persona concorrerebbe con il reato di furto.Il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 5, cod. pen. include in sé l'offesa alla pubblica fede del reato di sostituzione di persona ed integra un reato complesso circostanziato che, ai sensi del primo comma dell'art. 84 cod. pen., assorbe il reato di sostituzione di persona. Tuttavia, in caso di proscioglimento del reato assorbente, il reato meno grave, che sarebbe assorbito nella circostanza aggravante, riacquista la sua autonomia e ben può il giudice pronunciare condanna in relazione ad esso.

Difatti, la contestazione del fatto, inteso quale accadimento storico naturalistico, integrante la aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. vale a porre l'imputato in condizione di difendersi dalla contestazione relativa al reato meno grave, non più assorbito dal reato più grave rivelatosi insussistente. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Deve pure aggiungersi che proprio perché la condotta integrante il delitto di sostituzione aveva costituito oggetto di contestazione quale aggravante del reato di furto, laddove il Tribunale o la Corte di appello avesse prosciolto l'odierno ricorrente dal delitto di furto ed avesse restituito gli atti al pubblico ministero perché procedesse a suo carico per il delitto di sostituzione di persona, si sarebbe prodotta una preclusione processuale, atteso che, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016, l'imputato avrebbe potuto invocare, in caso di nuovo esercizio dell'azione penale, un ne bis in idem processuale.

Quanto, infine, alla nullità della sentenza per non essere la riqualificazione giuridica del fatto stata preceduta dall'attivazione di un contraddittorio sul punto tra le parti, è ben vero che, come affermato dal ricorrente, detta omissione determina una nullità a regime intermedio. Tuttavia, poiché tale nullità si sarebbe verificata con la pronuncia della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 182, comma 2, e 181, comma 4, cod. proc. pen. essa andava eccepita con l'atto di appello a pena di decadenza. Nel caso di specie l'odierno ricorrente non ha dedotto con l'appello, quale causa di nullità a regime intermedio della sentenza di primo grado, la omessa attivazione di un contraddittorio tra le parti in ordine alla possibile riqualificazione giuridica del fatto, cosicché la parte deve ritenersi decaduta da detta eccezione, che non può quindi essere sollevata in questa sede di legittimità.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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