Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32913/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32913/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32913/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 20 dicembre 2019 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Paolo Grano, Gaetano La Vattiata e Andrea Mazzara per il reato di tentato furto di un'autovettura aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, quanto a Francesco Paolo Grano e Andrea Mazzara, ed alla recidiva semplice, quanto a Gaetano La Vattiata, li aveva condannati alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod. pen, art. 114 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32913/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod., proc. pen., la sentenza impugnata deducendo la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva nei suoi confronti, sostenendo che il nuovo reato non consente di pervenire ad un giudizio di maggiore riprovevolezza, tenuto conto della modestia del suo contributo e del suo comportamento processuale. 2.4. Con il quarto motivo entrambi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato tentato furto favoreggiamento complicità colpa concomitante furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod. pen
pen., la violazione dell'art. 110 cod. pen.
art. 114 cod. pen
pen., della violazione dell'art. 114 cod. pen.
art. 99 cod. pen
pen., la sentenza impugnata deducendo la violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 81 cod. pen
pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. La Vattiata Gaetano, nato a Palermo il 22/05/1975 2. Mazzara Andrea, nato a Palermo il 21/09/1971 3. Grano Francesco Paolo, nato a Palermo il 05/02/1960 avverso la sentenza del 01/07/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. Giuseppe Caltanissetta, anche in sostituzione dell'avv. Filippo De Luca per Andrea Mazzara, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 20 dicembre 2019 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Paolo Grano, Gaetano La Vattiata e Andrea Mazzara per il reato di tentato furto di un'autovettura aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, quanto a Francesco Paolo Grano e Andrea Mazzara, ed alla recidiva semplice, quanto a Gaetano La Vattiata, li aveva condannati alla pena di giustizia.

Secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, i tre imputati sono arrivati a bordo della medesima automobile nei pressi della autovettura che li interessava e Andrea Mazzara è sceso e ha iniziato a forzare lo sportello mentre i suoi complici rimanevano nel veicolo in attesa; Andrea Mazzara riusciva ad aprire lo sportello della vettura della quale intendeva impossessarsi ed entrava all'interno della stessa iniziando ad armeggiare sotto il volante, tanto che scattava l'allarme acustico. Poco dopo, però, Andrea Mazzara usciva dall'autovettura oggetto delle sue attenzioni, in quanto preoccupato dal passaggio di alcuni equipaggi della Polizia, allertata da una persona che dall'alto aveva assistito al tentativo di furto, e cercava di allontanarsi a piedi; i poliziotti, arrivati sul posto, identificavano in Francesco Paolo Grano, Gaetano La Vattiata i due occupanti dell'autovettura dalla quale era inizialmente sceso Andrea Mazzara e nella quale venivano rinvenuti numerosi attrezzi idonei allo scasso e il documento di identità di Andrea Mazzara, che veniva poi rintracciato successivamente e riconosciuto quale autore materiale del tentato furto.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Francesco Paolo Grano e Gaetano La Vattiata, a mezzo del loro comune difensore e con un unico atto introduttivo, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

6) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 110 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al loro concorso nel reato materialmente commesso da Andrea Mazzara, non essendo stato esplicitato il contributo, morale o materiale, da essi apportato alla condotta del coimputato, che non emergerebbe dalla deposizione del teste Prestigiacomo, che aveva assistito alla condotta criminosa. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 114 cod. pen. e della mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dalla citata disposizione. Sostengono che il loro contributo alla commissione del fatto di reato, essendosi essi limitati a fungere da «palo» doveva ritenersi del tutto marginale e doveva trovare applicazione l'invocata attenuante.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente Francesco Paolo Grano censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod., proc. pen., la sentenza impugnata deducendo la violazione dell'art. 99 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva nei suoi confronti, sostenendo che il nuovo reato non consente di pervenire ad un giudizio di maggiore riprovevolezza, tenuto conto della modestia del suo contributo e del suo comportamento processuale. 2.4. Con il quarto motivo entrambi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 69 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento ed al trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale si è limitata a confermare, in relazione a detti punti, le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, senza fornire alcuna motivazione. 2.5. Con il quinto motivo entrambi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il tentato furto per il quale si procede in questa sede e quelli per i quali essi sono stati condannati con sentenza di applicazione di pena del medesimo Tribunale del 21 ottobre 2015, irrevocabile il 16 novembre 2015. Sostengono che la distanza temporale tra i reati, le modalità di loro commissione e la loro tipologia e la circostanza che ai vari reati avevano sempre partecipato le medesime persone erano elementi che rendevano evidente l'unicità del disegno criminoso; la Corte di appello, pur ammettendo che i vari reati presentavano evidenti analogie, ha illogicamente neciato il vincolo della continuazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche Andrea Mazzara, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l'istanza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. o quanto meno avrebbe dovuto ritenere il reato unificato dal vincolo della continuazione unitamente a quelli per i quali era stata emessa nei suoi confronti la sentenza di applicazione di pena del medesimo Tribunale del 21 ottobre 2015, irrevocabile il 16 novembre 2015. Sul punto, la motivazione della Corte territoriale, secondo il ricorrente, sarebbe illogica e contraddittoria, perché,, pur riconoscendo la fondatezza dell'assunto difensivo, si nega la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo ed il secondo dei ricorsi di Gaetano La Vattiata e Francesco Paolo Grano sono manifestamente infondati. I giudici del merito hanno chiarito nelle motivazioni delle rispettive sentenze che i predetti imputati, con un'autovettura a bordo della quale sono stati anche rinvenuti diversi arnesi da scasso, hanno accompagnato Andrea Mazzara sul luogo ove avrebbe dovuto essere commesso il furto ed ivi hanno svolto le funzioni di «palo», con il compito di allertare il complice laddove quest'ultimo avesse corso il rischio di essere scoperto, come avvenuto nel caso di specie, così rafforzando il proposito criminoso del complice ed agevolandone la condotta.

Laddove essi sostengono che dalla deposizione del teste Prestigiacomo non CO emergerebbe che essi abbiano in alcun rriodo\(511a commissione del reato, il motivo appare volto ad invocare una rivalutazione della prova non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di «palo», in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312;

Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Vitiello, Rv. 275817; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraky El Sayed, Rv. 251223).

2. Il terzo motivo del ricorso di Francesco Paolo Grano è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva, ben illustrando le ragioni per le quali il nuovo fatto di reato esprime una accentuata pericolosità e colpevolezza che giustificano l'applicazione dell'aumento per la recidiva. Laddove il ricorrente sostiene che la recidiva andava disapplicata in considerazione della modestia del suo contributo e del suo comportamento processuale, egli invoca una valutazione di merito inammissibile in questa sede di legittimità.

3. Il quarto motivo, con il quale Francesco Paolo Grano e Gaetano La Vattiata si dolgono della violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e della manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento ed al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. Quanto al giudizio di bilanciamento, deve osservarsi che per effetto della applicazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale a Francesco Paolo Grano è operante nei suoi confronti il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., cosicché in ogni caso nulla doveva in proposito motivare la Corte territoriale.

Quanto alla posizione di Gaetano La Vattiata, deve osservarsi che il corrispondente motivo di appello era inammissibile per la sua estrema genericità e che comunque la Corte di appello ha motivato implicitamente facendo riferimento ai precedenti penali a carico del ricorrente e alla congruità della pena. Quanto alla determinazione di quest'ultima, deve osservarsi che essa è stata fissata in misura prossima al minimo edittale, cosicché per la sua motivazione è sufficiente un mero riferimento alla sua congruità, come nel caso di specie. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288).

4. Il quinto motivo dei ricorsi di Francesco Paolo Grano e Gaetano La Vattiata e l'unico motivo del ricorso di Andrea Mazzara sono manifestamente infondati La motivazione non risulta affatto contraddittoria. La Corte territoriale si è limitata ad indicare le ragioni poste dagli appellanti a sostegno dell'applicazione della disciplina del reato continuato, per poi illustrare le ragioni del proprio dissenso, affermando che i vari reati erano stati commessi molto tempo prima di quello per cui si procede in questa sede e con modalità differenti in quanto i tre imputati sono stati già condannati per furti in abitazione, mentre qui si procede per il furto di un'autovettura; la Corte di appello ha quindi affermato che i vari reati sono espressione di una medesima tendenza a delinquere, ma non costituiscono attuazione del medesimo disegno criminoso.

Sulla base di siffatta motivazione, non appare ravvisabile alcuna violazione di legge. Né questa Corte di cassazione può sostituirsi alla Corte di appello in una valutazione attinente al merito del processo. In tema di reato continuato, la semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico, non sono di per sé indicativi della esistenza della identità di un disegno criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni;

è viceversa necessario che, sin dall'inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi di un unico programma delinquenziale (Sez. 5, n. 5101 del 30/03/1999, Mascetti, Rv. 213197). La manifesta infondatezza del motivo di impugnazione volto ad attaccare il disconoscimento del vincolo della continuazione conduce necessariamente alla manifesta infondatezza della censura sollevata da Andrea Nlazzara in relazione all'omesso accoglimento della istanza di applicazione di pena che prevedeva, tra l'altro, il riconoscimento del vincolo della continuazione.

5. L'inammissibilità dei ricorsi, impedendo la valida instaurazione di un rapporto processuale di impugnazione, osta al rilievo dell'eventuale difetto di querela per il reato per il quale si procede in questa sede. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542, relativa a furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.MI. Dichiara inamm